Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito per garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. Nella pratica, il Fondo si sostituisce al datore di lavoro insolvente corrispondendo il TFR maturato.
Successivamente l’intervento del Fondo è stato esteso alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta la relativa gestione che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Possono presentare domanda anche gli “aventi diritto” del lavoratore ovvero gli eredi, cioè il coniuge, i figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR (circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89).
Sono esclusi dall’intervento del Fondo: i lavoratori autonomi, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA), gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole (TFR è accantonato presso l’ENPAIA), gli operai agricoli a tempo determinato.
I requisiti per accedere alle garanzie del Fondo sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Se il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale/fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria; concordato semplificato) i presupposti dell’intervento del Fondo sono:
L’accertamento del credito si realizza mediante l’ammissione dello stesso nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia.
Se, invece, il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali i requisiti sono:
Questo requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato seriamente di realizzare il proprio credito (mediante, ad esempio un’esecuzione mobiliare o presso terzi, con esito negativo), ricercando i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
La prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali è data dal decreto con il quale il Tribunale rigetta l’istanza di fallimento o la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre per le cooperative non soggette a liquidazione giudiziale, dal decreto che respinge il ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza.
Sia la legge fallimentare che il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevedono che non si dia luogo a fallimento o a liquidazione giudiziale nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria prefallimentare, risulti che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad euro 30.000,00.
Tale verifica però non può essere provata dal solo fatto che il lavoratore vanta un credito inferiore a tale somma. È, infatti, comunque necessario rivolgersi al Tribunale fallimentare che emetterà un decreto di rigetto della procedura per esiguità dell’esposizione debitoria, decreto che potrà essere utilizzato dal lavoratore che ha chiesto l’apertura della procedura per dimostrare l’inapplicabilità, al datore di lavoro, delle procedure concorsuali.
Al fine di fornire la prova dell’esistenza del credito, al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore dovrà essere accertato giudizialmente, ovvero con una sentenza, un decreto ingiuntivo, un decreto di esecutività del verbale di conciliazione.
Infine, la prova dell’insolvenza del datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale dovrà essere fornita dimostrando che, a seguito di esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le sue garanzie patrimoniali non sono risultate sufficienti a soddisfare, in tutto o in parte, il credito del lavoratore.
Verificata la rispondenza del datore di lavoro ai sopra elencati requisiti e la corrispondenza della situazione del lavoratore a quella richiesta per l’accesso al Fondo di Garanzia, si potrà inviare la domanda, rivolgendosi alla sede INPS competente, inviando specifica documentazione e avvalendosi, eventualmente, dell’aiuto di un avvocato.
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