La Legge 218/1995, recante la disciplina del Diritto Internazionale Privato, al titolo IV regola l’efficacia di sentenze e atti stranieri agli articoli dal 64 al 71.
In ambito comunitario, il legislatore è intervenuto con il Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles 1), poi interamente sostituito dal Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles 2).
Affinché possano essere automaticamente riconosciuti in Italia ed essere, quindi, portati a concreta esecuzione, le sentenze e gli altri provvedimenti stranieri devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.
L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento nelle seguenti ipotesi:
L’articolo 65 della legge 218/1995 prevede un meccanismo complementare più agile di riconoscimento allargato, alla generale categoria dei “provvedimenti” in materia di capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità. Tale meccanismo nel richiedere il concorso dei soli presupposti della “non contrarietà all’ordine pubblico” e dell’avvenuto “rispetto dei diritti essenziali della difesa”, richiede che i “provvedimenti” in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto.
L’art. 69 della L. 218/1995, in merito all’assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri, dispone che le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi in Italia sono resi esecutivi con decreto della Corte d’Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano purché non contrastino con i principi dell’ordinamento.
L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia, secondo lo stesso articolo 69 L. 218/1995, si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano.
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