Spesso i genitori si chiedono se e come contestare una bocciatura scolastica del loro figlio, specie se affetto da DSA (disturbi specifici di apprendimento); certamente, l’attuale disciplina – assai complessa e ricca di precetti cui il corpo docente deve scrupolosamente attenersi – impone che l’eventuale diniego di ammissione alla classe successiva sia una decisione fondata su un solido e analitico quadro istruttorio circa il profilo scolastico e psicologico del discente, nonché motivata sotto tutti i profili rilevanti.
Ebbene, tale assetto è confermato da una recente decisione (sentenza n. 940, pubblicata il 12 settembre 2016) della Sezione seconda del Tribunale amministrativo per la Regione Liguria, sede di Genova, la quale ha dichiarato illegittima (e dunque ha annullato) la bocciatura di uno studente affetto da DSA, in quanto viziata da gravi carenze istruttorie e motivazionali, nonché assunta in violazione di puntuali norme organizzative per la tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA.
In particolare, il TAR Liguria ha rilevato che l’Istituto scolastico:
1) aveva predisposto il PDP (piano didattico personalizzato) oltre il termine previsto dalle linee guida di cui al d.m. 12.7.2011 n. 5669;
2) non aveva fornito alla famiglia del minore comunicazioni specifiche sull’andamento scolastico di quest’ultimo in relazione al DSA di cui era affetto;
3) non aveva preso in considerazione, in modo analitico, una relazione – debitamente comunicata – attestante un peggioramento della condizione psicologica del minore;
4) non aveva tenuto in debito del conto sensibile miglioramento del rendimento dell’alunno nel secondo quadrimestre, a fronte della non gravità del insufficienze riportate.
Il diniego di ammissione alla classe successiva, quindi, non solo non era sorretto da tutti gli elementi (formali e sostanziali) previsti dalla normativa, ma – al contrario – giungeva ‘a valle’ di gravi inadempienze dell’Istituto scolastico nell’organizzare e soddisfare le specifiche esigenze educative dello studente; non stupisce, dunque, la decisione del Collegio, il quale ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente fondato’, infliggendo al Ministero una condanna alla spese esemplare.
E’ chiaro che, nel caso in esame, la decisione si fonda su un ‘complesso’ di fattori e circostanze che, tutti insieme, hanno concorso a dimostrare l’illegittimità del provvedimento, sicché occorre fare attenzione: ogni caso deve essere attentamente valutato nella sua unicità, né a questa decisione può essere dato valore di paradigma assoluto.
Certamente, però, questa sentenza ribadisce un principio importante: i Consigli di classe, per la loro delicatezza del loro ruolo, devono adottare le proprie decisioni sulla base di un’attenta istruttoria e nel rispetto scrupoloso delle regole dettate dal Ministero; il che si traduce, tra le altre cose, in un dovere di costante comunicazione con le famiglie durante l’anno scolastico, pena l’illegittimità (oltreché l’ingiustizia materiale) delle proprie deliberazioni.
Studio Legale Salata
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