Il decreto ingiuntivo è il tipico strumento con cui si avvia la procedura di recupero del credito.
Disciplinato dal codice di procedura civile, è il principale mezzo di tutela attraverso cui un creditore può ottenere una tutela rapida del proprio diritto di credito in presenza di determinati requisiti, specificati agli artt. 633 e seguenti c.p.c..
Il decreto ingiuntivo consiste in un titolo, emesso dall’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in merito alla fondatezza della pretesa creditoria dell’istante, a seguito di un procedimento sommario di cognizione, disciplinato all’art. 633 c.p.c.
Tale procedimento:
Ha diritto a ricorrere a tale procedimento chi è creditore di una somma di denaro liquida, oltre che certa ed esigibile, o di una determinata quantità di cose fungibili, ovvero chi ha diritto alla riconsegna di una cosa mobile determinata.
Ai sensi dell’art. 633 c.p.c., l’ingiunzione di pagamento o di consegna viene pronunciata previa verifica dei seguenti presupposti:
In seguito al deposito del ricorso per ingiunzione, correlato dalla necessaria documentazione probatoria, il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, esaminato il ricorso e la documentazione, ne decreta l’accoglimento o il rigetto.
In caso di accoglimento, è necessario, ottenute le copie esecutive del decreto, notificarlo al debitore, rendendo così noto l’ordine pronunciato dal giudice.
La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall’emissione del decreto, pena la perdita di efficacia dello stesso, mentre è concesso al debitore ingiunto, nei successivi 40 giorni dalla notifica del decreto, proporre opposizione.
Trattasi di una fase eventuale, attivabile esclusivamente su istanza del debitore ingiunto che ritenga infondata l’ingiunzione di pagamento.
L’opposizione, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., va proposta innanzi al medesimo giudice che ha emesso il decreto e, a differenza della fase sommaria, consiste in un giudizio a cognizione piena, nel quale è necessaria l’instaurazione del contraddittorio con il creditore procedente e che si conclude con sentenza.
Ai sensi dell’art. 642, comma 1 c.p.c.,“se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione”.
Trattasi di particolari ipotesi in cui, a fronte di documentazione dotata di una particolare forza certificativa del diritto di credito dell’istante, il giudice ingiunge al debitore di pagare immediatamente e senza dilazione quando dovuto al creditore, consentendo di dare avvio alle procedure esecutive.
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