Data Aggiornamento: Giugno 2021

COVID19 IN AZIENDA

Cosa deve fare il datore se il dipendente si ammala?

  1. Interdire l’accesso in azienda al lavoratore sintomatico o contagiato;
  2. individuare, nel modo più analitico possibile, i contatti stretti e indiretti occorsi nei 14 giorni antecedenti la manifestazione dei sintomi o l’accertamento del contagio, per poi metterli a disposizione del personale sanitario;
  3. contattare il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute o i numeri verdi Regionali di seguito riportati: Basilicata: 800 99 66 88, Calabria: 800 76 76 76, Campania: 800 90 96 99, Emilia-Romagna: 800 033 033, Friuli Venezia Giulia: 800 500 300, Lazio: 800 11 88 00, Lombardia: 800 89 45 45, Marche: 800 93 66 77, Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 + 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20, Provincia autonoma di Trento: 800 867 388, Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751, Puglia: 800 713 931, Sardegna: 800 311 377, Sicilia: 800 45 87 87, Toscana: 800 55 60 60, Umbria: 800 63 63 63, Val d’Aosta: 800 122 121, Veneto: 800 462 340;
  4. collaborare con le autorità nelle procedure di sorveglianza e di isolamento (se necessario) dei lavoratori che hanno avuto contatti con il soggetto sintomatico/contagiato;
  5. bilanciare gli obblighi privacy con la normativa a posta tutela della salute pubblica;  
  6. se accertato il contagio di un lavoratore, procedere a pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro – sanificazione, seguendo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22.02.2020 (sanificazione certificata). Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici;
  7. Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, previa apposita istanza, sono posti a carico dello Stato (v. art. 26 D.L. 18/2020);

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