blog immagine
Data Aggiornamento: Giugno 2021

COVID19: ECCEZIONI ALLE RESTRIZIONI

Le imprese che devono sospendere l’attività, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020.

Il DPCM firmato il 22.3.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, pone nuove limitazioni all’esercizio dell’attività d’impresa. Viene ulteriormente ristretto il campo delle attività che potranno rimanere aperte, con sospensione di tutte le altre non contenute nell’elenco ALLEGATO. La sospensione vige dal 23.3.2020 al 3.4.2020.

Le attività che potranno svolgersi, anche durante questo ulteriore periodo di restrizione, sono identificate dal Codice Ateco di appartenenza. Infatti, il suddetto Decreto abroga e sostituisce il precedente elenco “allegati 1” del DPCM del 11.3.2020.

ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE

  1. Le Imprese sospese dovranno concludere le lavorazioni entro il 25 marzo 2020:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020, all’art. 1, comma 4 disciplina “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.

Le imprese che non erano state sospese dai precedenti Decreti, hanno possibilità di concludere – entro il 25.3.2020 – quanto in lavorazione affinché possano poi sospendere la propria attività fino al 3.3.2020, inclusa la spedizione della merce in giacenza.

Sono escluse dalla nuova sospensione tutte le attività produttive che si sono organizzate in modalità “a distanza” o “lavoro agile”.

*** *** *** ***

Tutte le altre attività che rimarranno operative sono tenute comunque al rispetto del Protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori del 14.3.2020.

*** *** *** ***

DIVIETO DI SPOSTAMENTO

Le persone fisiche non potranno trasferirsi o spostarsi:

  • Né con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • Né in un Comune diverso da quello in cui si trovano attualmente

ECCEZIONI AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO

  • “comprovate esigenze lavorative”:
  • “situazioni di assoluta urgenza”;
  • “motivi di salute”.

In tema di gestione dell’esigenza Corona Virus in azienda leggi anche il nostro contributo: COVID19 IN AZIENDA.

Lo Studio Legale Salata è un partner strategico per piccole medie imprese italiane. Tra i principali servizi che offriamo spiccano il monitoraggio legislativo e la consulenza costante. Siamo in grado di fornire assistenza in materia di contrattualistica, diritto del lavoro e fiscalità per le imprese nostre assistite.

Oggi più che mai, CONOSCERE e CONOSCERE SUBITO è fondamentale per DECIDERE BENE.

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita.

Studio Legale Salata – dalla parte delle imprese!


Contattaci per una consulenza preliminare gratuita!

Compila il form con i tuoi dati!

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita

Articoli correlati

Il nuovo rinvio all’applicazione delle Polizze catastrofali

L’articolo 1, commi 101-111 (Disposizioni in materia di rischi catastrofali) della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto per la prima volta nel sistema […]

Il distacco di personale: applicabilità dell’IVA e nuovi scenari normativi

Che cosa è il distacco di personale? Il distacco del personale è una modalità di trasferimento temporaneo di lavoratori da un datore di lavoro (impresa distaccante) ad un altro soggetto, […]

Lo sfratto nel contratto di affitto di un’azienda

Le recenti modifiche apportate all’art. 657 del Codice di Procedura Civile (rubricato Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione) dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022, nell’ambito della […]