I buoni pasto sono documenti cartacei o elettronici che consentono al lavoratore il diritto di ottenere, in esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari.
Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 122/2017 ha previsto che tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno sia part-time, hanno diritto a ricevere i buoni pasto. Questo vale anche nel caso di lavoratori in modalità smart-working che hanno diritto a usufruire dei buoni pasto esattamente come chi lavora in presenza.
Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.
I buoni pasto possono essere utilizzati solo dal titolare, non sono cedibili né commerciabili né convertibili in denaro.
I buoni pasto possono essere cartacei o elettronici, ma, anche se caratterizzati da un valore nominale, non costituiscono denaro né mezzo di pagamento perché consentono al titolare di ricevere solo un servizio sostitutivo mensa per un importo pari al valore del buono pasto. Quindi costituiscono solo benefits per i dipendenti.
I voucher vengono emessi da “società di emissione”, ossia imprese legittimate all’emissione, previa segnalazione certificata di inizio attività trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, attestante il possesso dei requisiti fissati dall’art. 144 dlgs n. 50/2016.
L’attività di emissione, in particolare, può essere svolta esclusivamente da società di capitali il cui capitale sociale versato non sia inferiore a 750mila euro e che abbiano come oggetto sociale l’esercizio di attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
I voucher possono essere spesi esclusivamente presso esercizi convenzionati con la società emittente e legittimati all’esercizio delle seguenti attività:
Secondo quanto stabilito dall’Art.51 comma 2 del T.U.I.R., da decreti ministeriali e dalle circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che regolamentano il settore in Italia, i buoni pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente e, con decorrenza 2020, sono esenti da contributi fiscali e previdenziali fino a €4,00 nel caso dei buoni pasto cartacei e fino a €8,00 nel caso dei buoni pasto elettronici.
Solo quando l’azienda decide di erogare un valore nominale del buono pasto superiore alla soglia della detrazione fiscale, la quota eccedente concorre a formare reddito di lavoro dipendente e, quindi, viene inserita in busta paga e tassata sia per il datore di lavoro sia per il dipendente.
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