L’Agenzia per il Lavoro deve avere la forma della Società di Capitali o della Società Cooperativa.
È necessaria l’iscrizione all’Albo unico delle agenzie per il lavoro tenuto dalla Direzione Generale per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione Professionale.
L’Albo è tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è articolato in cinque sezioni:
Deve essere versato un capitale pari ad €. 25.000,00 per le attività di base, aumentabile a seconda delle sezioni fino ad €. 600.000; Per esempio, per un’agenzia di intermediazione è necessario versare interamente un capitale sociale pari a €. 50.000, per un’agenzia di somministrazione un capitale sociale di €. 600.000 e per un’agenzia di selezione un capitale sociale di almeno €. 25.000;
I soci e il personale direttivo e amministrativo di un’agenzia per il lavoro non devono essere mai stati condannati a livello penale;
L’autorizzazione definitiva passa sempre attraverso un’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività, che viene rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, e provvede contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato, che viene concessa entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. Silenzio assenso.
Tutte le variazioni che riguardano gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell’attività devono essere comunicate e le Agenzie hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
Il modulo di iscrizione è contenuto nel Decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, “Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro”.
in cui vanno forniti i seguenti documenti:
Il tutto con i seguenti allegati: d) programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l’autorizzazione, indicando le eventuali unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l’organico. f) relazione tecnica comprovante che il capitate versato è non inferiore a €. 25.000.
Deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla intermediazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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