Ai sensi dell’art. 1, comma 50 della Legge sulle Unioni Civili (L. 76/2016), i conviventi che intendono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, possono decidere di farlo attraverso il contratto di convivenza.
Trattasi di veri e propri contratti soggetti alla disciplina codicistica in materia, per mezzo dei quali i conviventi possono definire le regole della propria convivenza, mediante la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno) non potendosi disporre, con tale strumento, dei diritti o rapporti personali.
Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.
La legge sulle Unioni Civili non indica né specifica il contenuto tipico del contratto di convivenza, lasciando alle parti la scelta di quali profili inserire nella contrattazione.
Il contratto di convivenza deve contenere:
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Il contratto di convivenza, così come le successive modifiche o lo scioglimento dello stesso, deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico ovvero a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la congruità e conformità rispetto alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il professionista, notaio o avvocato che ha ricevuto l’atto, avrà poi l’obbligo di provvedere, nei successivi 10 giorni, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Il contratto di convivenza può essere viziato da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
I vizi che possono incidere sul contratto di convivenza sono:
Il contratto di convivenza è sempre modificabile dalle parti.
Lo stesso cessa di avere effetto in presenza dei seguenti eventi:
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