blog immagine
Data Aggiornamento: Agosto 2022

Contratti Conclusi Mediante Moduli e Formulari

Si definiscono contratti conclusi mediante moduli e formulari tutti quei i contratti destinati ad un numero indistinto e generalizzato di clienti, per mezzo dei quali la parte proponente (anche di fatto) fornisce un contratto standard per addivenire alla sottoscrizione di contratti predefiniti.

Si tratta del fenomeno dei c.d. contratti per adesione in cui il predisponente stabilisce il regolamento contrattuale per disciplinare in maniera uniforme i propri rapporti contrattuali avendo solitamente un bacino d’utenza ampio. Con questo sistema, l’altro contraente ha di fatto solo la scelta se aderire o meno a tale regolamento, senza possibilità d’intervenire sul testo contrattuale.

Si pensi ai contratti assicurativi e bancari, ai contratti predisposti da società di telecomunicazioni e a tutti i casi in cui un imprenditore offre i propri servizi a condizioni già determinate, senza che l’altro contraente abbia possibilità di negoziazione.

I contratti conclusi mediante moduli e formulari rappresentano un campo minato e tale argomento è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che consentono di poter elaborare una serie di principi guida.

Il codice civile cerca di limitare gli effetti della differenza di posizione e di conoscenza tra il soggetto che predispone il contratto e chi vi aderisce, prevedendo che:

  • in caso di dubbio interpretativo, deve prevalere il significato più favorevole a chi non ha predisposto la clausola (art. 1370 cod. civ.);
  • le clausole aggiunte dalle parti prevalgono su quelle incompatibili presenti nel modulo o formulario, anche se non cancellate dal prestampato (art. 1342 cod. civ.);
  • si applica la disciplina sulle clausole vessatorie previste dall’art. 1341 c.c. per le condizioni generali (art. 1342, comma 2, cod. civ.).

L’art. 1342 cod. civ. “Contratto concluso mediante moduli o formulari”.

Il codice civile, all’art. 1342 cod. civ., statuisce che “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgano su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente”.

L’art. 1341 cod. civ., che costituirà oggetto di separato approfondimento, disciplina appunto al secondo comma le c.d. clausole vessatorie che necessitano di apposita sottoscrizione.

Le regole generali sull’interpretazione contrattuale in ordine ai contratti conclusi mediante moduli e/o formulari stabiliscono in via generica che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro” (articolo 1370 cod. civ.).

Pertanto, nel caso di contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni “particolari” allegate al contratto, più favorevole all’aderente, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, non si debba dare automaticamente prevalenza alla clausola vessatoria, solo perché specificamente accettata e sottoscritta ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ., bensì bisogna e applicare il principio dettato dall’art. 1370 cod. civ., che fa prevalere l’interpretazione più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto.

Sono esclusi dalla fattispecie dei contratti per adesione quelli predisposti da uno dei due contraenti per una determinata vicenda negoziale, e a cui l’altro contraente possa, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

La Corte di Cassazione e l’art. 1342 cod. civ. “Contratto concluso mediante moduli o formulari”.

Con ordinanza 10 luglio 2013 n. 17073, la Cassazione aveva escluso l’inapplicabilità dell’articolo 1341 del codice civile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta da entrambe le parti e la predisposizione del contratto da parte di uno dei contraenti.

La Corte ha ritenuto che per l’applicazione degli articoli 1341 e 1342 del codice civile al regolamento contrattuale, occorre che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale.

Con l’ordinanza n. 21942/2018 la Cassazione invece è giunta all’opposta soluzione dell’inefficacia della clausola compromissoria sulla base di una disamina “in facto”, sia per quanto concerneva l’aspetto formale dell’atto – stessa impaginazione e stessi margini in comparazione di altro contratto – sia dando rilievo al comportamento processuale della parte, che dopo aver riconosciuto dapprima la predisposizione del contratto mediante “propri modelli e formulari” solo più tardi aveva addotto che non poteva trattarsi di “contratto per adesione”.

In tema di locazione, per gli usi diversi dall’abitazione, si è espressa la Cassazione, sezione III, con sentenza 10 agosto 2016 n. 16889 negando che nel contratto figurasse una clausola vessatoria con riferimento all’obbligo del conduttore a non rivolgersi al locatore per il risarcimento dei danni derivati da una pluralità di cause tutte elencate, quali, alluvioni, terremoti, da macchie di umidità evidentemente derivanti da tali eventi, da infiltrazioni acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del fabbricato. Tale sentenza statuisce che nella locazione fra privati non si configura alcuno squilibrio atteso che il conduttore, già idoneamente tutelato dalle norme in materia di locazione. Quindi, si ritiene che per i contratti di affitto non operi la disciplina delle clausole vessatorie, neanche nel caso di utilizzo di moduli o formulari, tenendo comunque conto che l’elencazione delle clausole di cui all’articolo 1341 cod. civ. ha carattere tassativo.

 

Da oltre dieci anni predisponiamo contratti commerciali e assicuriamo che non c’è formulario reperibile su internet in grado di sostituire la nostra consulenza.

Il contratto è un biglietto da visita, tutela la tua immagine, oltre che il singolo rapporto contrattuale. Dopo tanta fatica e strada percorsa per arrivare a vendere il tuo servizio o prodotto, vorresti lasciare al caso proprio la sua contrattualizzazione!?!

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita

Articoli correlati

Pignorabilità della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione

Cosa si intende per prima casa? È sufficiente leggere il testo dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/1973 per chiarire ogni incertezza. Dall’analisi del comma 1, lettera a), si deduce che […]

OnlyFans: aspetti legali

Cos’è Onlyfans? OnlyFans è una piattaforma social molto popolare che si basa sull’abbonamento che gli utenti possono sottoscrivere e che consente ai creatori di contenuti (video e foto) di pubblicare […]

Gli influencers. Quale regime previdenziale?

Abbiamo avuto modo di parlare in più occasioni, sul nostro sito, della figura degli influencers, toccando diversi spunti che vanno dai profili contrattuali a quelli giuslavoristici a quelli fiscali. Oggi, […]