Smettere di versare l’assegno di mantenimento per i figli, a seguito di una separazione o divorzio, è oggi possibile, alla luce del nuovo orientamento della giurisprudenza di merito, che ha accolto con favore una nuova forma di affidamento definito paritetico.
L’affidamento paritetico consiste in una peculiare tipologia di affidamento dei figli in capo ad ambedue i genitori. I minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, vengono affidati a settimane alternate ad entrambi i genitori, i quali dovranno provvedere alle spese per il loro mantenimento nel periodo in cui sono collocati presso di loro. Rimangono salve le spese straordinarie che sono ripartite tra i genitori nella quota del 50% cadauno.
Si supera, pertanto, la concezione per cui i figli debbano necessariamente essere collocati presso uno solo dei genitori (di norma la madre) e all’altro spetti solo un diritto di frequentazione in giorni prestabiliti. Tale tipologia di affidamento, che potremmo definire ormai “tradizionale”, comporta l’obbligo, in capo al genitore non collocatario, di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, oltre alle spese straordinarie.
Oggi un avvocato per affidamento paritetico, consente ai genitori, grazie a questa tipologia, di trascorrere con i figli lo stesso ammontare di tempo e fa venir meno l’obbligo di versare l’assegno periodico di mantenimento in capo al genitore non collocatario.
L’affidamento paritetico produce un’ulteriore ripercussione sull’assegnazione della casa familiare che viene disposta in capo al legittimo proprietario e non più al collocatario. Essendo soppressa la figura del genitore collocatario, questi non potrà più vantare il diritto di vivere insieme ai figli nell’abitazione familiare.
L’art. 337 ter c.c., introdotto con la legge 154 del 2013, ha specificato il principio del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza di merito, con una serie di sentenze (tra le quali spiccano Tribunale di Parma del 22.05.2018 e Tribunale di Lecce n. 2000/2017), ha ritenuto applicabile l’affidamento paritetico. Oltre che maggiormente conforme ai principi della Costituzione, si ritiene che tale tipologia di affidamento consenta ai genitori di partecipare attivamente alla quotidianità dei figli, evitando gli squilibri relazionali che si creano nelle ipotesi di collocamento esclusivo. La ratio è quella di evitare, appunto, che uno dei due genitori rimanga escluso dalla vita dei figli ma possa continuare a vivere ed occuparsi di questi nonostante la crisi familiare.
L’affidamento paritetico è stato proposto dal Tribunale di Brindisi quale regime di affidamento da prediligere, tanto da renderlo automaticamente applicabile attraverso l’adozione di un protocollo di intesa stipulato tra l’ordine degli avvocati e la magistratura. Da ultimo anche il Tribunale di Roma, con la Sentenza n. 82394 del 12/09/2017, ha riconosciuto l’affidamento paritetico dei bambini ad una coppia separata consensualmente.
Naturalmente il principio non è assoluto, ma deve essere coniugato in base alla situazione concreta: occorrerà, di volta in volta, tenere in considerazione il superiore interesse del minore. Tale valutazione è di importanza fondamentale ogni qualvolta dovrà essere presa una decisione che incida sulla vita dei minorenni.
Tramite un avvocato per affidamento paritetico, sarà possibile ottenere quest’ultimo sia in sede di negoziazione assistita, sia mediante procedimento di separazione o divorzio, ovvero proporre una modifica delle condizioni di affidamento dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c. La scelta di prediligere l’affidamento paritetico deve essere giustificata da una serie di condizioni, quali:
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