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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Come funziona il Patto di Famiglia

Chi ne ha bisogno?

La ricchezza della nostra economia è rappresentata dalla piccola e media impresa, che il mondo ci invidia! Solitamente, le micro, piccole e medie imprese italiane hanno carattere familiare. Ebbene, con il tempo ciò può diventare un elemento di svantaggio se non si prevengono liti tra coeredi. Infatti, spesso, i patrimoni aziendali sono oggetto di litigiosità quando si apre una successione, da qui Il Patto di Famiglia.

A ben vedere, in sede di divisione ereditaria si è costretti a fare una stima “cristallizzata” del valore dei beni che ricadono in successione. Se detta stima può essere un valido strumento che evita la lesione della quota di legittima degli eredi, non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda la continuità di un’azienda. Una stima “cristallizzata” non prende in considerazione fattori dinamici tesi alla produzione, agli scambi e la capacità di generare ricchezza.

Il patto di famiglia consente all’imprenditore di preparare efficacemente la successione nella propria impresa finché è ancora in vita, gestendone il passaggio alla generazione successiva e al contempo definendo le ragioni azionabili in sede di successione mortis causa e di divisione ereditaria da soggetti portatori di interessi potenzialmente configgenti con quelli dell’impresa medesima.

La stipula di un patto di famiglia protegge l’azienda, garantendone la continuità nel tempo e, soprattutto, azzera o limita la possibilità di conflitti familiari tra eredi.

Cos’è il Patto di Famiglia?

L’articolo 768-bis del codice civile definisce il patto di famiglia come il “contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Con tale istituto si consente all’imprenditore di pianificare il cosiddetto “passaggio generazionale” attraverso il trasferimento (a titolo gratuito) della propria azienda (individuale o collettiva e in quest’ultimo caso limitatamente alla quota di propria competenza) ad alcuni dei propri discendenti, senza che l’operazione possa poi essere messa in discussione da parte degli altri familiari/legittimari.

L’essenza del patto di famiglia non risiede, peraltro, nella vicenda traslativa inter vivos, quanto invece nella disciplina che – a fronte della “liquidazione” dei legittimari da effettuarsi con lo stesso o con successivo contratto – vengono assoggettati a collazione e riduzione. Ciò realizza un particolare “effetto di stabilità” del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali.

La ratio del patto di famiglia è quella di conciliare il diritto dei legittimari con l’esigenza dell’imprenditore di garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o più discendenti, prevedendo da una parte la liceità degli accordi in tal senso, dall’altra la predisposizione di tutela di legittimari che siano stati esclusi dalla proprietà dell’azienda o dalla titolarità delle partecipazioni sociali.

Quale forma deve avere il Patto di Famiglia?

Il Legislatore ha previsto che il Patto di Famiglia abbia la forma dell’atto pubblico, al quale devono necessariamente partecipare tutti i legittimari, i cui diritti vengono liquidati con le modalità precisate dal codice civile e ai quali è, perciò, preclusa sia l’azione di riduzione, sia la richiesta di collazione in sede di divisione ereditaria dei beni.

Il codice civile, infatti, prevede che il coniuge e gli altri legittimari possano non partecipare al contratto di trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie. In tal caso, al momento dell’apertura della successione, i legittimari non partecipanti, potrebbero chiedere, ai beneficiari, la liquidazione monetaria dei loro diritti in qualità non di contraenti.

La regola dell’esenzione da collazione e da riduzione di quanto ricevuto dai contraenti appare perfettamente bilanciata dal principio della necessaria liquidazione dei partecipanti non assegnatari sotto forma di quote determinate.

Nei confronti dei legittimari sopravvenuti, invece, avviene la conversione in credito dei diritti di legittima, indipendentemente dal loro consenso, senza la possibilità di porre in discussione gli assetti trasfusi nel patto, oramai stabilizzatisi irreversibilmente.

Nel patto di famiglia manca qualsiasi connotato di liberalità, la cui presenza è del tutto irrilevante, come lo è per il testamento. Infatti, la necessità che gli altri legittimari ricevano dall’assegnatario il valore della propria quota rende superflua ogni valutazione in proposito. Si tratta di un’attribuzione senza corrispettivo, e quindi gratuita, ma non liberale, esattamente come ogni attribuzione a causa di morte.

Il patto di famiglia rientra tra gli strumenti di tutela del patrimonio aziendale che lo Studio Salata propone ai propri assistiti. Contattaci per una consulenza preliminare gratuita!

Studio Legale Salata
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