L’onere della prova nella problematica MES China, quali conseguenze?
Dopo l’11 dicembre 2016, alcune disposizioni dell’articolo 15 del Protocollo di adesione della Cina all’OMS scadranno. Prima di tale data, se un’azienda cinese non dimostra di operare in condizioni di economia di mercato, si presume che la stessa azienda operi sotto un’economia di Stato. Il problema sorgerà dopo il 2016. In proposito, sono state formulate diverse interpretazioni.
Tra le varie opinioni evidenziate dalla dottrina, emerge quella di O’Connor[1], secondo cui la scadenza dell’articolo 15(a)(ii) non comporterebbe nessun impatto rilevante. Infatti, ritiene che dopo l’11 dicembre 2016, le autorità locali dello Stato importatore potranno scegliere quale metodologia utilizzare nel caso in cui le imprese cinesi non dimostrassero di operare sotto un’economia di mercato, tuttavia tale previsione già esisterebbe. Pertanto, una metodologia che non sia fondata su un paragone con i prezzi o costi domestici in Cina sarebbe comunque applicabile ai sensi dell’articolo VI, paragrafo 1(2) del GATT 1994[2].
Un’altra interpretazione, invece, sostiene che la presunzione delle condizioni NON di mercato verrebbe meno con la scadenza dell’articolo 15(a)(ii). Pertanto, il Protocollo di accesso della Cina all’OMS cesserebbe di fornire la base legale per presumere che le aziende cinesi operino in un’economia NON di mercato[3], con un conseguente spostamento dell’onere della prova in capo allo Stato importatore[4], il quale dovrebbe dimostrare che le imprese cinesi continuino ad operare in condizioni di economia NON di mercato[5].
Quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale spostamento dell’onere della prova in capo allo Stato importatore?
Secondo il parere di Rao[6], nel caso in cui un importatore cinese non dovesse fornire alcuna dimostrazione delle condizioni di mercato in cui esso opera, lo Stato importatore, membro dell’OMC, non potrà applicare metodologie alternative senza prima dimostrarne la reale necessità ai sensi dell’Ad Note all’articolo VI del GATT 1994[7]. Ad ogni modo, se i produttori locali dovessero fornire sufficienti prove su base volontaria, si applicherebbe l’articolo 15(a)(ii).
Tra le eventuali conseguenze di uno spostamento dell’onere della prova, secondo Jacques Bourgeois[8] (Senior Adviser dello Studio Legale Sidley Austin LLP a Bruxelles), i partner commerciali della Cina dovranno dimostrare che, per una particolare industria cinese, i prezzi locali non sono attendibili perché questi non riflettono le normali circostanze di mercato.
In quali casi si può attribuire lo status di economia di mercato alla Cina?
Ai sensi dell’articolo 15(d) del Protocollo di adesione della Cina all’OMC, si prevede che una volta che la Cina ha stabilito, in base alla legge nazionale dello Stato importatore membro dell’OMC, che si tratta di un’economia di mercato, allora le disposizioni contenute nell’articolo 15(a) decadranno, a condizione che la legge nazionale dello Stato importatore, membro dell’OMC, stabiliscano i criteri per un’economia di mercato al momento dell’adesione[9].
Attuando un’analisi letterale della disposizione, si possono cogliere alcuni punti salienti.
In primo luogo, emerge che il riconoscimento dello status di economia di mercato è in capo alla Cina stessa. Però, tale riconoscimento dovrà essere fatto in base alla legge dello Stato importatore membro dell’OMC. Pertanto, basandosi esclusivamente sul dettato normativo letterale, la Cina potrà attribuirsi lo status di economia di mercato solo se la normativa dello Stato importatore (il quale dovrà averne già stabilito i criteri al momento dell’adesione) lo consente.
Nel caso dell’Unione europea, il quadro normativo di riferimento è contenuto nel Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Secondo tale disposizione, i criteri e le procedure antidumping si applicano nei confronti di qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’OMC alla data di apertura dell’inchiesta[10].
Pertanto, nel caso in cui venisse riconosciuto lo status di economia di mercato alla Cina, non si potrebbe più applicare tale regolamento per eventuali calcoli del prezzo e dei costi di un prodotto.
Nel caso in cui si dovesse attribuire lo status di economia di mercato alla Cina, come ci si potrà tutelare da eventuali esportazioni soggette a dumping dalla Cina?
Con l’attribuzione dello status di Economia di mercato alla Cina, verrebbero meno le misure di difesa contro le esportazioni oggetto di dumping previste dalle attuali normative (GATT 1994, Protocollo di adesione della Cina all’OMC e Regolamento CE n. 1225/2009).
Quindi rimarrebbe da capire quali saranno le misure di tutela che effettivamente l’UE potrà porre in essere in caso di concessione dello status di Economia di mercato alla Cina.
Dott. Giovanni Bastianelli
www.linkedin.com/in/gbastianelli
[1] O’Connor B., The Myth of China and Market Economy Status in 2016, NCTM, 2015.
[2] Nota addizionale 1(2) all’articolo VI del GATT 1994: “Si riconosce che, nel caso di importazioni provenienti da un paese il cui commercio è oggetto di un monopolio completo o quasi completo e in cui tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato, la determinazione della comparabilità dei prezzi ai sensi del paragrafo 1 può presentare delle difficoltà particolari, e che in tali casi le parti contraenti importatrici possono giudicare necessario tener conto della possibilità che una comparazione esatta con i prezzi interni del suddttto paese non sia sempre appropriata”, traduzione a cura di Leita F.,
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article6B.
[3] Holman Fenwick Willan, China’s Future Market Economy Status: Recent Developments. International Trade Regulation, November 2013.
[4] A cura di Barone B., New trade rules for China? Opportunities and threats for the EU, febbraio 2016, p. 18.
[5] Puccio L., Granting Market Economy Status to China, novembre 2015, p. 9.
[6] Rao, W., China’s Market Economy Status under WTO Antidumping Law after 2016, pubblicato in Tsinghua China Law Review, 2103, p. 165.
[7] Cf. nota 2.
[8] Stearns J., EU Set to Weigh China’s Eligibility for Lower Import Tariffs, pubblicato su Bloomberg, 11 gennaio 2016.
[9] Primo periodo dell’articolo 15(d) del Protocollo di adesione della Cina all’OMC: “Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member’s national law contains market economy criteria as of the date of accession”.
[10] Come stabilito dall’articolo 2, comma 6, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009
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