L’acquisizione dello status di apolide, così come quella di cittadino, rappresentano il risultato di una procedura amministrativo a tratti molto simile, anche se logicamente diversa per presupposti e finalità.
Quello per il riconoscimento dello status di apolide, è un percorso estremamente lungo, essendo i tempi di lavorazione della pratica stimati dai 4 ai 5 anni, prerogativa di quei soggetti privi di qualunque cittadinanza.
Le fonti in tema di apolidia, ovvero le Convenzioni sullo status degli apolidi del 1954 (sottoscritta dall’Italia il 3.12.1962) e la successiva Convenzione sulla riduzione dell’apolidia datata 1961, sono sorte con l’obiettivo di parificare e rendere eguale l’apolide rispetto al cittadino, concedendogli i medesimi diritti civili e, comunque, “un trattamento quanto favorevole possibile”.
Ciò sotto differenti profili:
– giuridico: garantendo all’apolide il diritto di divenire proprietario di beni mobili ed immobili, di adire le autorità giudiziarie per la tutela dei suoi diritti, di associarsi liberamente;
– lavorativo: concedendo all’apolide residente in uno stato di godere di un trattamento quanto favorevole possibile per ciò che concerne l’esercizio di un’attività professionale dipendente o indipendente;
– educativo: godendo l’apolide dello stesso trattamento educativo concesso ai cittadini dello stato in cui risiede.
– fiscale: l’art. 29 della Convenzione del 1954 espressamente stabilisce che “gli stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o di importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe”, escludendo di fatto una sorta di esenzione dall’imposizione fiscale per l’apolide.
– di libertà di circolazione e movimento: lo stato di residenza deve rilasciare documenti di identità a tutela dell’apolide che si trovi sul proprio territorio, nonché un valido titolo di viaggio che permetta all’apolide di spostarsi fuori dai confini nazionali.
Ovviamente l’apolide è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nello stato in cui risiede.
Mentre con riferimento a tempistiche e procedure da seguire al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di apolide in Italia regna una quasi totale incertezza, dovuta alla scarsità di fonti normative sul tema (non rintracciandosi altre fonti all’infuori del d.p.r. 572 del 1993), il percorso per il conseguimento dello status di cittadino italiano appare più chiaro, anche se non meno lungo e articolato.
La domanda di conseguimento della cittadinanza italiana può avvenire a vario titolo:
– per matrimonio: il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano.
In caso di residenza all’estero: 18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi, oppure 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale);
– per residenza: essendo richiesti 10 anni di residenza legale in Italia per i cittadini extracomunitari; 3 anni di residenza legale in Italia per i discendenti di cittadini italiani per nascita (sino al secondo grado – nonni) e per i nati in Italia; 5 anni di residenza legale in Italia per gli adottati maggiorenni (da cittadini italiani), per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani; 4 anni di residenza legale in Italia per i cittadini comunitari;5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato Italiano
L’inoltro della domanda per la concessione della cittadinanza è ormai telematico ed avviene attraverso una procedura guidata attiva sul sito del Ministero dell’Interno, al quale è prima necessario registrarsi, presentando la seguente documentazione:
– certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata, completo di tutte le generalità con l’indicazione della paternità e maternità del richiedente e relativa traduzione;
– certificati penali del Paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza e relative traduzioni in italiano;
– fotocopia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, ovvero dell’attestazione di soggiorno;
– modelli fiscali (cud, unico, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni per chi si avvale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare;
– €. 200,00 per il versamento del contributo al Ministero dell’interno;
– marca da bollo da €. 16,00
Per quanto concerne i tempi, anche in questo caso sono molto più lunghi rispetto a quanto previsto per legge: a fronte dei 760 giorni (poco più di due anni) entro i quelli dovrebbe essere concessa la cittadinanza, sono attualmente stimati 5 anni di attesa per ottenere questo risultato.
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