Con la cessione del contratto un contraente (detto cedente) è sostituito ad un soggetto terzo (detto cessionario). Oggetto della cessione è il complesso unitario dei diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto.
Condizione essenziale della cessione è il consenso del contraente ceduto. Quest’ultimo ha infatti il diritto di opporsi alla cessione.
L’art. 1408 del codice civile stabilisce che il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che il contraente ceduto abbia dichiarato di non voler liberare il cedente, conservando quindi il diritto di agire contro quest’ultimo in caso di inadempimento del cessionario. In tal caso, il contrente ceduto deve comunicare entro 15 giorni al cedente l’inadempimento del cessionario, al fine di consentirgli di agire subito per evitare l’aggravarsi del pregiudizio. In difetto sarà tenuto a risarcimento del danno causato dalla mancata tempestiva comunicazione.
Poiché l’oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna parte dalla conclusione del contratto, la cessione è possibile solo nei rapporti derivanti da contratti a prestazioni corrispettive non eseguite.
Per quanto riguarda i rapporti tra cedente e cessionario, l’art.1409 c.c. stabilisce che il ceduto potrà opporre al cessionario soltanto le eccezioni derivanti dal contratto originario. Quindi, non saranno opponibili quelle derivanti da altri rapporti che intercorrevano tra le parti originarie del contratto.
L’art. 1410 c.c. stabilisce che il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Nei rapporti di lavoro, l’unica posizione contrattuale che può essere ceduta è quella della parte datoriale.
La cessione del contratto di lavoro non è oggetto di una specifica disciplina, trova la sua fonte normativa negli artt. 1406 e s.s. c.c.. Tuttavia, nei casi in cui la cessione riguardi la struttura interna dell’azienda ovvero l’organizzazione aziendale, sono previste delle garanzie a tutela del lavoratore.
Per trasferimento d’azienda deve intendersi qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata.
Il trasferimento dell’azienda può riguardare l’intera azienda o solo una parte di essa. In quest’ultimo caso si parla di trasferimento di ramo d’azienda.
A differenza di quanto previsto per la cessione del contratto, nel caso di trasferimento d’azienda, la cessione dei rapporti di lavoro alla nuova società avviene senza il rispetto di termini, condizioni e senza richiedere alcun consenso ai lavoratori. Per questo motivo l’art. 2112 c.c. prevede le seguenti garanzie:
Inoltre, il trasferimento dell’azienda non può costituire di per sé causa di giustificazione di un licenziamento, ferma restando la facoltà del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni in caso di peggioramento delle condizioni di lavoro.
Dunque, l’effetto principale del trasferimento d’azienda è quello di garantire al lavoratore la continuità del proprio rapporto di lavoro presso il cessionario, anche se avviene automaticamente e senza il consenso del lavoratore.
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