La Cannabis è legale anche in Italia, ma a certe condizioni! Con Legge 242/2016, entrata in vigore il 14.01.2017, il Parlamento italiano ha approvato le disposizioni di legge in tema di “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Da non confondere con il processo di legalizzazione della cannabis, attualmente stazionario nel nostro paese, la citata legge intende promuovere forme alternative di sfruttamento agricolo, diversificando il mercato della produzione agroalimentare e per favorire la produzione locale a discapito del ricorso a materie prime straniere.
Ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge, è lecito coltivare le varietà di canapa ammesse ed iscritte all’interno del Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità a quanto disposto all’art. 17 della Direttiva Europea 2002/53/CE.
Trattasi di varietà di canapa considerate alla stregua di piante agricole e valutate in relazione al loro concreto sfruttamento nel campo dell’agricoltura e delle fonti di produzione sostenibili, pertanto non rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 309/1990, ovvero nel Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
La coltivazione di tali varietà di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione, ai sensi del successivo art. 3, comma 1 L. 242/2016.
La coltivazione delle varietà di canapa consentite deve inoltre essere finalizzata a precisi obiettivi, che il legislatore ha individuato nella:
L’art. 2, comma 2 della Legge in commento specifica le tipologie di prodotti che è consentito realizzare attraverso la lavorazione della canapa.
Tali prodotti sono, in particolare:
La nuova normativa ha ovviamente predisposto un sistema di controlli e sanzioni finalizzato a vigilare sul rispetto dei limiti imposti alla coltivazione di canapa legale.
L’autorità preposta all’attività di vigilanza è il Corpo Forestale dello Stato (oggi Arma dei Carabinieri n.d.r.) che può, in qualsiasi momento, effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi di campioni e analisi di laboratorio. Allo stesso modo l’autorità di polizia giudiziaria è legittimata ad effettuare controlli sull’attività produttiva dietro segnalazione ovvero all’interno di una più ampia indagine.
Prima di parlare di sanzioni è necessario acquisire cognizione del c.d. THC, ovvero il delta-9-tetraidrocannabinolo. Wikipedia insegna come il THC sia uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis, e può essere considerato il capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi. Si tratta di una sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis. Ha proprietà antidolorifiche, euforizzante, antinausea, antiemetiche, anticinetosico, stimolante l’appetito, che abbassa la pressione endooculare, ed è capace di abbassare l’aggressività.
Ebbene, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della citata legge, qualora l’autorità ispettiva rilevi la presenza di un contenuto complessivo di THC della coltivazione superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, “nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore”.
Il superamento della soglia dello 0,6% comporta alternativamente:
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Studio Legale Salata
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