Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 15-BIS, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, il n. 633, Gli Uffici, l’Agenzia delle Entrate può disporre la cancellazione della partita iva di un’azienda.
Il provvedimento di cancellazione comporta il conseguente divieto di utilizzo della stessa, con effetti decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento presso l’Anagrafe Tributaria.
La cancellazione della partita iva avviene quando l’Agenzia delle Entrate verifica che i dati forniti da soggetti oggetto di controllo per la loro identificazione ai fini dell’IVA sono incompleti o inesatti.
Il provvedimento n. 110418 del 12.6.2017, emanato a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dispone i criteri e modalità di cessazione della partita Iva.
L’agenzia delle Entrate effettua costantemente l’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva, attraverso procedure automatizzate, basate sulle informazioni disponibili presso proprie banche dati e su altre banche dati pubbliche o private. Si tratta di procedure automatizzate che analizzano principalmente:
Nei confronti dei soggetti ritenuti “a rischio”, l’agenzia delle Entrate effettua delle indagini non automatizzate, anche attraverso l’invio di questionari e l’accesso presso i luoghi di esercizio dell’attività. I controlli sono di tipo formale e di tipo sostanziale.
I controlli formali si soffermano:
I controlli sostanziali vertono:
Se da tali controlli, sia formali che sostanziali, viene constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal DPR 633/1972, l’agenzia delle Entrate notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della Partita Iva, con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. Segue, ove presente, l’esclusione della partita Iva dal Vies.
Come ulteriore conseguenza della cessazione della partita Iva, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del Dpr 633/1972, è anche esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti fiscali o contributivi in F24 con altri debiti di natura diversa.
Il divieto alla compensazione orizzontale in F24 si applica a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche se questi ultimi non sono maturati nell’ambito dell’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento di cessazione e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulta cessata (articolo 17, comma 2-quater, decreto legislativo 241/1997).
La cancellazione della partita iva è un provvedimento gravissimo che comporta la necessità di rinunciare a tutti gli apparti e licenziare tutto il personale.
In passato il nostro Studio ha difeso molti imprenditori incolpevolmente incappati in pratiche di accollo illegittime. Ciò ha determinato che la partita iva delle loro aziende fosse inclusa tra quelle considerate “a rischio” dall’Agenzia delle Entrate.
In alcuni casi, a prescindere dalla buona fede e dall’effettività dell’attività svolta, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la cancellazione della partita iva.
In questi casi è imperativo intervenire immediatamente, prima che l’Agenzia delle Entrate inoltre all’Anagrafe Tributaria l’avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione. Il nostro Studio interviene con un ricorso volto a sospendere la comunicazione e riaprire la verifica da parte dell’Ente accertatore.
Si tratta di una procedura molto delicata, sia per l’urgenza con cui necessita di essere eseguita, sia perché apre un accertamento a tutto tondo sull’azienda. Tuttavia, per nostra esperienza, avere la possibilità di dialogare con i soggetti accertatori consente di poter sperare nella revoca del provvedimento di cancellazione della partita iva.
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