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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Assegno postdatato

I requisiti dell’assegno bancario

L’art. 1 del Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, stabilisce in maniera inderogabile i requisiti dell’assegno bancario in sei elementi essenziali:

  • la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
  • l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • il nome di chi è designato a pagare (trattario);
  • l’indicazione del luogo di pagamento;
  • l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
  • la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).

Quando è possibile emettere un assegno bancario?

Il Regio Decreto, art. 3, è perentorio nell’affermare che l’assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Tuttavia, lo stesso articolo informa che il titolo è valido come assegno bancario anche se non sia osservata la predetta prescrizione.

Nonostante ciò, vista la difficoltà a reperire credito bancario, sempre più cittadini ed aziende utilizzano assegni postdatati, la cui data di emissione è successiva alla scadenza indicata nel patto sottostante l’assegno, quale mezzo di garanzia per dilazioni di pagamento dei propri debiti.

Cos’è l’assegno posdatato?

L’assegno postdatato è un assegno bancario o postale su cui viene apposta una data futura rispetto a quella di emissione dello stesso. Avremo, perciò, un titolo di credito su cui la data apposta non corrisponde a quella di emissione, bensì è successiva, con la chiara intenzione di voler ritardare il momento dell’effettivo pagamento del proprio debito.

Se costretto, il creditore accetta il titolo, comunque garanzia del proprio credito, che potrà far valere in ogni momento. Tuttavia, per prassi commerciale, il creditore, onorando l’accordo preso con il debitore non presenta l’assegno prima della data  prefissata (patto di non presentazione/patto di postdatazione). Nel momento in cui il debitore non adempia l’obbligazione entro il termine stabilito, il creditore presenterà l’assegno all’incasso senza bisogno di ulteriori formalità.

Posso incassare l’assegno posdatato prima della data indicata sul titolo?

La risposta è affermativa! Ed invero, secondo l’art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (Legge sull’Assegno), “l’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.”

Tuttavia, il successivo art. 121 della c.d. Legge sull’Assegno impone al presentatore la necessità di provvedere alla  regolarizzazione fiscale, in quanto da parificarsi alla cambiale: “Qualora nell’assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell’effettiva emissione dell’assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell’emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all’art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268”.

In altri termini, per poter incassare un assegno postdatato, è necessario procedere preliminarmente alla sua regolarizzazione fiscale, attraverso il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle cambiali, nella misura del 12 per mille dell’importo dell’assegno, nonché al pagamento delle sanzioni (in misura doppia rispetto all’imposta evasa), con il versamento del 24 per mille sul valore del titolo.

Tale regolarizzata deve essere eseguita da parte del prenditore dell’assegno, pena l’incorrere in un’ipotesi di responsabilità per evasione dell’imposta predetta.

Cosa rischio se emetto un assegno postdatato incassato prima della data indicata?

La postdatazione  è stata depenalizzata e non costituisce reato. Quindi chi emette assegni posdatati rimane sanzionabile per evasione dell’imposta di bollo, a norma del D.P.R. 642/72.

Tale circostanza non lascia indenne il debitore, in quanto l’istituto di credito, una volta ricevuto un assegno postdatato, è tenuto a segnalare l’illecito.

Inoltre, in caso di mancata copertura dell’assegno posdatato, la banca sarà tenuta a far partire la segnalazione al Prefetto, con conseguente iscrizione al C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria presso la Banca d’Italia), ovvero ad iscrivere il debitore nell’elenco dei cosiddetti “cattivi pagatori”.

Cos’è il CAI ? quali dati raccoglie?

La Centrale d’Allarme Interbancaria è l’archivio informatico che  raccoglie i dati di assegni non pagati, ovvero delle carte di credito irregolari (CARTER) cioè utilizzate in maniera irregolare e anche protestati,  oppure oggetto di furto o smarrimento.

La CAI viene aggiornata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie ed operatori del credito in generale. All’interno di tale archivio vengono raccolti i dati anagrafici, codice fiscale, domicilio di tutti quei  soggetti che emettono assegni non coperti  da fondi, oppure privi di autorizzazione.

Oltre ai dati predetti, vengono catalogati anche gli estremi identificativi degli assegni emessi  privi di provvista ovvero senza autorizzazione: coordinate, numero di assegno ed importo.

E’ possibile, altresì, la raccolta  della generalità dei soggetti anche come titolari di impresa a cui è stata revocata l’autorizzazione all’emissione di carte di credito o di debito (bancomat). Potrebbe essere il caso, ad esempio, di coloro che hanno emesso assegni per importi superiori rispetto al fido concesso.

All’interno di tali database, possono essere catalogati inoltre i dati delle carte di pagamento, con i relativi numeri, emittenti e scadenza revocate e quindi segnalate nel circuito CAI CARTER per minimo 24 mesi. Questo comporta la revoca da qualsiasi carta o fido di conto. Da ultimo, vengono registrate le sanzioni amministrative applicate in caso di emissione di assegni privi delle necessarie autorizzazioni, ovvero fondi a copertura.

 Cosa succede se l’assegno è scoperto?

Nel caso in cui un assegno sia impagato per mancanza di provvista,  viene normalmente attiva la procedura di protesto. Al debitore che ha emesso l’assegno, quindi, viene dato un preavviso dell’inizio di tale procedura entro 10 giorni dalla presentazione all’incasso dell’assegno. Dopo di che, vi è un periodo di tempo per poter regolarizzare la propria posizione e pagare, senza rischiare l’iscrizione al CAI. Ovviamente, tale prerogativa viene concessa esclusivamente a quei soggetti non protestati.

Esiste poi la più grave delle segnalazioni, quella della Prefettura ossia da 2 a 5 anni che viene irrogata dopo circa un ulteriore anno dalla decadenza del primo blocco CAI (L. 386/90)

Inoltre, il debitore protestato potrà essere destinatario di un’ingiunzione di pagamento. In tali casi, sarà utile rivolgersi ad uno studio specializzato al fine di scongiurare ulteriori aggravi della propria posizione ed ottenere la cancellazione del protesto.

N.B. Anche se non viene attivata la procedura di protesto, in caso di assegni non pagati, il soggetto è comunque iscritto al CAI su segnalazione diretta della Banca o dell’ufficio postale.

Ad ogni modo, chiunque fosse interessato personalmente a controllare la presenza dei propri dati presso la CAI, ovvero a regolarizzare la propria posizione, l’invito è sempre quello di rivolgersi ad un professionista che possa tutelare il vostro interesse con strumenti giuridici adeguati.

Il nostro studio offre sostegno professionale alle aziende e professionisti che necessitano di ristrutturare il proprio debito e/o avviare procedure di recupero e tutela del credito. Contattaci per una consulenza preliminare gratuita.

Studio Legale Salata

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