Il dovere di provvedere al mantenimento, all’istruzione, all’educazione e all’assistenza morale e materiale verso la prole di cui agli art. 147 e 148 c.c., è, per volere del legislatore, un dovere al quale i coniugi concorrono, ex art. 316 bis c.c., “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Con l’intervenuta separazione i coniugi cessano di essere reciprocamente obbligati al rispetto dei doveri di fedeltà e convivenza, tuttavia, qualora dall’unione degli stessi siano nati uno o più figli, lo scioglimento del vincolo matrimoniale non priva di certo gli ex coniugi dello status di genitori, rimanendo obbligati a provvedere alla crescita e ai bisogni della prole. Il provvedimento di separazione tra coniugi è infatti accompagnato dalle decisioni aventi ad oggetto i figli, il loro mantenimento e la suddivisione degli oneri tra i genitori.
Cosa accade se uno o entrambi i genitori sono inadempienti, non provvedendo a quanto disposto dal Giudice in sede di separazione e non rispettando gli obblighi di mantenimento?
Una delle soluzioni prospettabili, alla quale sempre più spesso si cerca di ricorrere nella pratica, è quella di richiedere l’intervento dei nonni in aiuto dei figli impossibilitati ad adempiere, presentando apposito ricorso al Giudice competente. Tale possibilità è espressamente prevista all’art. 316 bis c.c che sancisce che: “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. Tale disposizione, che configura un vero e proprio onere in capo agli ascendenti dei genitori, non è però di facile applicazione, essendo soggetta, nella pratica, ad alcuni limiti.
Presupposto imprescindibile consiste nel fatto che il dovere di mantenimento della prole è sempre e comunque obbligo principale dei genitori, soli ed unici responsabili della crescita e dei bisogni dei figli. Ne deriva, pertanto, che l’onere di contribuire al mantenimento dei nipoti da parte dei nonni ha carattere esclusivamente sussidiario e mai può trasformarsi nel principale contributo alla crescita della prole: ed infatti, qualora uno dei coniugi non possa o non voglia adempiere all’obbligo di mantenimento nei confronti dei propri figli, il coniuge adempiente è obbligato a tentare di sopperire all’inerzia dell’altro coniuge innanzitutto con proprie risorse patrimoniali e reddituali, ed eventualmente anche a tentare di reperire coattivamente le risorse economiche dal coniuge inadempiente (ex multis Trib. Milano, sez. IX, sent. n. 12965/2015).
Ciò implica che l’intervento dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316 bis c.c è residuale e subordinato all’oggettiva ed accertata impossibilità o inerzia del/i genitore/i nel provvedere economicamente ai bisogni della prole: solo in tali occasioni possono essere chiamati ad adempiere i nonni, sia paterni che materni, in qualità di ascendenti obbligati (Cass. Civile sent. n. 20509/2010).
Qualora ricorrano i citati presupporti, l’onere di mantenimento dei nipoti dovrà essere ripartito in proporzione alle capacità economico patrimoniali dei nonni. Ciò implica altresì che il Giudice chiamato a decidere dell’opportunità dell’intervento degli ascendenti, dovrà accertare le concrete possibilità di supporto economico-finanziario e valutarle in stretto rapporto con forme di mantenimento “indiretto” eventualmente già prestate dai nonni, consistenti, ad esempio, nella messa a disposizione della casa in cui cresce la prole.
E’ bene evidenziare, inoltre, che le medesime conclusioni in tema di mantenimento della prole si hanno nell’ipotesi in cui la separazione si sia consumata tra genitori conviventi e non sposati. Sul punto, infatti, la recente Legge Cirinnà (L. 20 maggio n. 76/2016) ha introdotto importanti novità che hanno come oggetto non solo il diritto, per il convivente in stato di bisogno, di ricevere gli alimenti, da commisurare alla durata della convivenza, ma anche l’obbligo per gli ex-conviventi di provvedere in egual misura al mantenimento dei figli. I conviventi, infatti, devono provvedere alle necessità della prole in misura proporzionale alle proprie capacità economiche e reddituali, valutate le quali il Giudice della separazione deciderà chi tra gli ex conviventi sarà tenuto ad erogare l’assegno di mantenimento in favore dei figli.
In conclusione, è evidente che l’onere di mantenimento imposto ai nonni è immaginato dal nostro legislatore non come una imposizione fine a sé stessa, quanto invece come una forma di aiuto alla famiglia, di sostegno, che trova fondamento nei principi di solidarietà familiare e di tutela dei minori ma che, al tempo stesso, non può e non deve trasformarsi in una fonte di esonero dalla responsabilità genitoriale.
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