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Data Aggiornamento: Aprile 2023

Affidamento paritetico revoca dell’assegnazione della casa familiare

Uno dei problemi più dibattuti all’interno delle aule giudiziarie, in materia di separazione e divorzi, concerne l’assegnazione della casa familiare in caso di affidamento paritetico dei figli.

In materia si segnala, per la sua chiarezza espositiva e per i principi indicati, la recente ordinanza n. 5738 del 24 febbraio 2023 della Corte di Cassazione.

La Corte ha sancito il principio, destinato a influire anche sui procedimenti in corso, ai sensi del quale il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5738 del 24 febbraio 2023

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine all’affidamento di una minore e decidendo sul reclamo proposto dalla madre, ha preliminarmente  confermato la pronuncia di primo grado che aveva stabilito l’affido condiviso, il diritto di visita paritetico ad entrambi i genitori, la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre, la revoca dell’assegno di mantenimento per la minore a carico del padre, la fissazione della residenza formale della minore presso la casa familiare.

In seguito al ricorso della madre, la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata laddove non ha considerato l’esigenza della minore di conservare il proprio habitat presso la casa familiare la cui assegnazione era stata revocata senza tenere conto che la minore, ancora in tenera età, era cresciuta con la madre presso l’abitazione familiare.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, la scelta di far conseguire all’affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del minore con i genitori non esclude di stabilire a quale dei genitori verrà assegnata la casa familiare e nell’ipotesi in cui s’intenda procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell’assegnazione, è necessario indicarne le ragioni in funzione dell’esclusivo interesse del minore.

Pertanto, la Corte statuisce che il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”.

Ed invero, nell’ordinanza, si legge che la valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare.

La Suprema Corte evidenzia che questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore, deve produrre, un miglioramento concreto per lo stesso o comunque deve essere finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione.

Conclude, dunque che “l’assegnazione della casa familiare ha, come affermato costantemente ed univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.33610 del 2021) l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare” aggiungendo con un principio altrettanto importante che: “il provvedimento di assegnazione della casa familiare così come le altre statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non può fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamente discendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendo una specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo”.

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