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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Adozione post mortem: il primo caso in Italia

Il  Tribunale per i Minorenni di Genova, con una sentenza che possiamo già definire storica, ha dichiarato l’adozione di una minore in un’ipotesi particolarissima, infatti il padre è stato vittima del crollo della torre piloti al porto di Genova, eppure, nonostante la sua morte, il Tribunale ha dichiarato l’adozione della minore da parte sua e della moglie, che già  avevano in affidamento la minore. Si tratta, in altre parole dell’adozione del primo “papà post mortem”.

La minore era stata affidata ai genitori da quando aveva otto mesi e, nel tempo, i due coniugi avevano manifestato la volontà di adottare la piccola. La pratica per l’adozione era stata avviata quando il marito era ancora in vita, ma si è conclusa solo nel 2014, dopo la sua morte avvenuta nel 2013.

L’adozione è stata dichiarata ai sensi dell’art. 25 della legge 184 del 1983 che al comma IV prevede che “Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte”.

Tale norma, contenendo espressamente il richiamo all’interesse del minore non può non essere interpretata sulla base di tale principio, ispiratore di tutta la legge sull’adozione, e cioè che ogni decisione che concerne un minore deve essere presa in osservanza della sua più ampia e consistente tutela. Infatti, l’interesse del minore è il canone che deve orientare le Corti, sia interne, sia la Corte Europea dei Diritti dell’uomo, in ogni decisione che coinvolga un minore, e ciò è sancito, oltre che nella legge sull’adozione anche nelle fonti comunitarie ed internazionale, a partire dall’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’infanzia che così recita “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. In questo caso tale interesse sussiste senza dubbio, poichè la minore era già perfettamente inserita nel nucleo familiare di cui si è sempre sentita  parte a tutti gli effetti, secondo quanto precisato dai giudici del Tribunale per i Minorenni di Genova e quindi è suo pieno diritto avere il riconoscimento del legame di filiazione che ella già sente come proprio.

Studio Legale Salata

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