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Data Aggiornamento: Agosto 2021

L’accettazione dell’eredità

Gli articoli 470 e seguenti del codice civile disciplinano l’accettazione dell’eredità.

Il codice individua vari modi per accettare un’eredità:

  • accettazione espressa;
  • accettazione tacita;
  • accettazione con beneficio d’inventario.

Con l’accettazione dell’eredità un soggetto chiamato acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione, che avviene nel tempo e nel luogo del decesso.

L’accettazione dell’eredità, che sia espressa o tacita, può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell’apertura della successione. Ha effetti retroattivi.

È nulla l’accettazione parziale dell’eredità.

L’ accettazione espressa

L’accettazione espressa è una dichiarazione resa con atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale (Notaio o Cancelliere) o in una scrittura privata autenticata, dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità o l’assunzione del titolo di erede.

L’accettazione tacita

In questo caso il soggetto che è chiamato all’eredità accetta la stessa compiendo atti che presuppongono la volontà di accettarla.

Esempi frequenti:

  • il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell’eredità;
  • il compimento di atti di disposizione di beni ereditari;
  • la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria;
  • effettuare le volture catastali dei beni appartenuti alla persona deceduta.

Quindi, per accettare l’eredità, è sufficiente che un soggetto sia chiamato all’eredità e compia un’azione che mostri l’intento di volerla accettare.

L’erede è un successore a titolo universale e subentra sia nell’attivo che nel passivo ereditario.

Per rendere effettiva l’accettazione tacita dell’eredità, sarà necessario redigere la dichiarazione di successione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate entro un periodo di 12 mesi dall’apertura della successione e regolarizzare la propria posizione.

L’accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un atto che consente all’erede di evitare la confusione tra il proprio patrimonio e quello del defunto.

In tal modo può accettare l’eredità senza rispondere di eventuali debiti del defunto che superiorino il valore del patrimonio ereditato.

Si tratta di un beneficio facoltativo, che si rende però obbligatorio quando gli eredi sono:

  • minorenni e interdetti;
  • minori emancipati e inabilitati;
  • persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (sono escluse le società commerciali).

Nel caso di minori ed interdetti il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al Giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.

Questo tipo di accettazione può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del tribunale.

La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’inventario può essere infatti formalizzata presso la Cancelleria del Tribunale Civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio ovvero presso un Notaio che trasmetterà poi l’atto al Tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Il Notaio può essere stato designato dal defunto nel testamento.

In caso contrario il Notaio può essere scelto da chi chiede la redazione dell’inventario, a meno che all’eredità non siano stati apposti i sigilli (ipotesi molto rara).

In questa ipotesi il Notaio viene nominato dal Tribunale, su richiesta di chi intende procedere all’inventario.

La legge dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo sia nel possesso di beni ereditari, è tenuto a redigere l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluta eredità.

Se entro questo termine ha cominciato l’inventario, ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Una volta terminato l’inventario, il chiamato che non ha ancora dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di inventario entro quaranta giorni deve dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità, e trascorso questo termine senza che abbia deliberato, viene considerato erede puro e semplice.

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può dichiarare di accettare col beneficio d’inventario fino a quando il diritto di accettare non è prescritto. Quando fa la dichiarazione, deve compiere l’inventario sempre nel termine di tre mesi dalla dichiarazione.

Anche in questo caso, se non è stato in grado di completare l’inventario può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve superare i tre mesi. In mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando il chiamato che non è in possesso dei beni ereditari ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario, e in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

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