Il 30 giugno 2021 sono entrate in vigore le nuove “Guidelines on Loan and Monitoring” (LOM), redatte dall’European Banking Autority (EBA).
Dal 30 giugno 2022 tali norme entreranno in vigore per i prestiti già esistenti e per quelli che richiedono rinegoziazioni o modifiche contrattuali.
Gli Istituti di Credito avranno tempo fino al 30 giugno 2024 per adeguare i loro modelli di monitoraggio.
Con le nuove linee guida EBA cambia radicalmente la disciplina della concessione del credito, l’ambito di operatività delle Banche, i criteri per la concessione (l’elenco dettagliato si rinviene nell’Allegato 1 “criteri di concessione del credito” al quale si rimanda per l’elencazione tassativa) e tali modifiche rifletteranno la loro influenza rispetto alle imprese che dovranno adeguarsi per poter ottenere la concessione del credito richiesto.
Con le nuove linee guida EBA si è rivolto alle banche, nell’ambito dell’analisi del rischio di credito del cliente, l’invito di “valutare la capacità attuale e futura del cliente”, con l’obiettivo finale di “promuove un approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia, individuando per tempo il credito in via di deterioramento”.
Le linee EBA indicano specificamente che gli “Enti dovrebbero assicurare che una cultura del rischio di credito sia attuata in modo efficace a tutti i livelli dell’organizzazione e che tutti i membri del personale coinvolti nei processi di assunzione, di gestione e di monitoraggio del rischio di credito ne siano pienamente consapevoli”.
Alla luce di tali interventi appare necessario e improcrastinabile per le imprese adottare strumenti che possano consentire di verificare in modo continuo il proprio equilibrio economico-finanziario e di pianificare la sostenibilità prospettica di breve e lungo termine anche alla luce dei piani di crescita.
Quindi l’elemento nuovo per tutte le imprese è procedere ad una puntuale pianificazione definita “forward looking”.
Le Linee Guida in materia di concessione e monitoraggio del credito predisposte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) hanno dunque l’obiettivo di evitare il proliferare di nuovi crediti deteriorati in futuro.
In tal modo si intende garantire solidità e stabilità al sistema finanziario europeo attraverso specifiche e uniformi direttive da seguire.
I principi elaborati dall’EBA tengono conto non solo della struttura economico-finanziaria e patrimoniale delle imprese, ma anche dei fattori ambientali, sociali e gestionali (i cosiddetti ESG).
Questi principi sottolineano l’importanza di strutturare un quadro di monitoraggio del rischio di credito e delle esposizioni su base continuativa.
Attraverso queste linee guida dell’EBA, le Banche valuteranno il merito creditizio non più sulle garanzie prestate dall’impresa (leggi garanzie reali) sino ad ora considerate una risorsa per fronteggiare l’eventuale insolvenza del creditore, ma solo considerando piani e prospettive affidabili e comprovati che le imprese dovranno presentare.
In particolare, l’elenco dettagliato si rinviene all’Allegato 2 – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio al quale si rimanda per l’elencazione tassativa.
In tale allegato, infatti si distinguono le varie tipologie e in particolare: prestiti ai consumatori, prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese, prestiti su immobili non residenziali, prestiti per lo sviluppo immobiliare, shipping, finanza di progetto.
Il successivo Allegato 3, invece, elenca le “Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito”.
Questo cambiamento deve essere letto, per quanto concerne l’esperienza italiana, con il Nuovo Codice della Crisi d’impresa (che entrerà in vigore il 15 maggio 2022) che mette anch’esso in risalto l’importanza per le imprese di sviluppare la cultura finanziaria e di realizzare un opportuno assetto organizzativo.
Con le nuove linee EBA infatti, per la concessione del credito, verrà valutato il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.
Si analizzeranno, a differenza del passato, le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito, la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
L’analisi si spingerà oltre: si raccomanda, infatti, alle Banche di valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.
Le linee guida EBA sono articolate in cinque differenti sezioni: i) Internal Governance; ii) Pratiche di concessione del credito; iii) Pricing; iv) Valutazione delle garanzie; v) Monitoraggio.
Si segnala in particolare la sezione 4 che fornisce indicazioni puntuali e “best practice” in relazione al processo di concessione e al monitoraggio delle esposizioni creditizie.
In tale sezione si specifica, infatti, che l’obiettivo perseguito nelle politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbe essere quello, come già sopra riportato, di promuovere un approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia, individuando per tempo il credito in via di deterioramento e gestendo la qualità complessiva del credito e il relativo profilo di rischio del portafoglio, anche attraverso nuove attività di concessione del credito
Pertanto, in base a tali principi, le politiche e le procedure relative al rischio di credito dovrebbero coprire tutte le attività di prestito, le classi di attività, i segmenti di clientela, i prodotti e specifiche linee di credito, le prassi di gestione del rischio di credito e le responsabilità e i controlli associati.
Si prevede, infine, un dettagliato processo decisionale per l’erogazione del credito, che prevede un focus sull’indipendenza tra la Direzione Crediti e la Direzione Rischi nelle diverse fasi dell’iter di delibera, nonché la necessità di disporre delle risorse, competenze e sistemi informatici adeguati a garantire un efficiente ed efficace processo di credit assessment.
La sezione 5 delle linee guida EBA disciplina dettagliatamente la fase di istruttoria e di concessione del credito.
Vengono individuati i requisiti di merito che la Banca deve valutare e viene indicata puntualmente la documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio.
Il punto 5.1 statuisce che “Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente e non sulla garanzia reale disponibile”.
L’obiettivo finale è quello di consentire agli istituti bancari di avere una visione univoca e onnicomprensiva della posizione finanziaria dell’impresa che chiede il credito, superando dunque le vecchie impostazioni che davano prevalenza all’esistenza di una garanzia reale ai fini della concessione della somma richiesta.
Tale vecchia metodologia peraltro ha caratterizzato sono ad oggi il sistema di concessione del credito del mercato italiano.
La garanzia reale, con le nuove linee, non giustifica l’approvazione di un contratto di prestito ma, oggi, viene considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio.
Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare le seguenti informazioni:
Peraltro, proprio in considerazione delle finalità che caratterizzano le nuove linee guida EBA e, dunque, per consentire alle Banche di avere una visione complessiva e realistica delle singole posizioni, si prevede espressamente che “Se nutrono preoccupazioni circa l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni e dei dati, gli enti e i creditori dovrebbero effettuare i controlli necessari e svolgere ragionevoli indagini presso il cliente e presso terzi (ad esempio, datore di lavoro, autorità pubbliche, banche dati pertinenti) e adottare misure ragionevoli per verificare le informazioni e i dati raccolti. Prima di svolgere presso terzi le indagini relative ai dati personali del cliente, gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che siano rispettati i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare per quanto concerne l’informazione e la richiesta dell’autorizzazione del cliente”.
Proprio in considerazione della necessità per gli Enti erogatori di avere una visione realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, si raccomanda di valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente.
Pertanto, se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovranno effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo.
La conclusione del contratto di credito non dovrebbe, dunque, aver luogo a meno che gli enti e i creditori non abbiano verificato che sono soddisfatte tutte le condizioni e le precondizioni stabilite nella decisione sul credito.
L’esborso, dunque, dovrebbe avvenire solo dopo la conclusione del contratto di credito.
Tutto ciò preoccupa le piccole e medie imprese italiane, abituate ad utilizzare il “bilancio storico” come strumento di garanzia nel rapporto con le banche. Infatti, i criteri predetti potrebbero essere utilizzati anche per giustificare la revoca del credito già concesso.
Per tale motivo è importante che già da quest’anno, mese per mese, le imprese inizino a monitore i propri indici di bilancio, definire strategie a breve, medio e lungo periodo, pianificare il proprio futuro con progetti e business plan pronti a giustificare il proprio accesso al credito.
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