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Data Aggiornamento: Ottobre 2023

L’accertamento tecnico preventivo

L’accertamento tecnico preventivo (in breve ATP), è un utile strumento al quale ricorrere quando si ha urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la condizione di cose o persone, prima ancora di instaurare un ordinario giudizio di merito.

Utile perché consente di rivolgersi al Tribunale affinché nomini un tecnico esperto che verifichi e accerti una certa situazione, le eventuali cause e l’entità dei danni lamentati, invece di attendere i lunghi tempi della giustizia che potrebbero compromettere quella situazione o le condizioni di una cosa, soggette ad alterazione.

Tale accertamento viene, quindi, compiuto in questo più celere procedimento.

L’accertamento tecnico preventivo che si conclude con la perizia del consulente tecnico d’ufficio (in breve anche c.t.u.) che fa piena prova durante il successivo, eventuale processo di merito.

In alcuni casi, come vedremo, tale strumento può essere utilizzato in via preventiva ai fini della composizione della lite.

Cos’è l’accertamento tecnico preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) può essere richiesto al Giudice quando ricorrono motivi di urgenza. Spesso si usa dire che l’ATP “fotografa” una situazione che potrebbe cambiare velocemente. Esso può avere ad oggetto la verifica sullo stato dei luoghi o sulla qualità o condizione di cose oppure la valutazione sulle cause e i danni relativi all’oggetto della verifica.

Può essere richiesto prima di iniziare una causa, quando appunto la lungaggine del processo potrebbe compromettere una corretta valutazione dei fatti. Oppure nel corso di un giudizio già iniziato ma prima che vengano disposti i mezzi di prova.

Come funziona l’accertamento tecnico preventivo?

Al tecnico nominato, il c.t.u., il Giudice porrà, nell’unica udienza prevista per questo procedimento, i quesiti ai quali rispondere aventi ad oggetto la verifica della situazione di fatto esistente in quel momento, le cause e l’entità del danno lamentato. Il c.t.u. depositerà, quindi, la propria relazione tecnica: non vi sarà alcuna altra udienza e nessuna altra attività.

Il procedimento si conclude con il deposito dell’elaborato peritale.

A questo punto, la parte che ne ha interesse potrà, se vorrà, instaurare un giudizio ordinario.

Cos’è l’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione della lite?

Altro strumento simile al primo è l’accertamento tecnico preventivo, utilizzato ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.).

La differenza tra i due tipi di ATP è che il secondo può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni previste dall’art. 696 c.p.c., ovvero anche se non ricorrono motivi di urgenza, ma per risolvere una controversia sorta per un illecito o per un inadempimento contrattuale, ovvero nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, potendo essere accertato anche l’an oltre al quantum del diritto fatto valere.

Tale strumento è molto utile in tutte quelle controversie ove si debba accertare solo la misura del risarcimento e ove la conciliazione rappresenti una modalità più saggia per risolvere la situazione, evitando i costi ed i lunghi tempi di un giudizio.

È molto utilizzato nell’ambito della responsabilità medica per accertare se sussista la responsabilità del medico e l’entità del danno.

Il procedimento innanzi al Tribunale è lo stesso del precedente, ciò che cambia è che il c.t.u., prima di depositare la relazione, tenterà la conciliazione delle parti. Se questa avrà esito negativo, ciascuna parte potrà chiedere che l’elaborato peritale sia acquisito agli atti del successivo giudizio di merito.

In alcuni casi l’accertamento tecnico preventivo è una condizione di procedibilità per iniziare la causa, ad esempio per quanto riguarda controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e pensione di inabilità, come previsto dall’art. 445-bis c.p.c.

Quando è preferibile l’ATP ad una causa di merito?

È preferibile fare ricorso all’ATP in tutti quei casi in cui si presenta la necessità di effettuare interventi che, con urgenza, ripristinino lo stato dei luoghi, eliminando le situazioni pregiudizievoli o tutte le volte in cui sia necessario indagare sulla qualità o la condizione di cose e fatti.

La ratio dell’ATP è impedire l’irrimediabile dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il passare del tempo, possono essere soggetti luoghi o persone fisiche.

Si può pertanto affermare che l’ATP è uno strumento tendente a costituire una prova “prima dell’instaurazione di un giudizio” ed “in vista del giudizio”, svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.

In molti casi, un ATP ben proposto può evitare anni di cause! È pertanto una freccia preziosa nella faretra di ogni avvocato… e noi siamo ottimo arcieri! Contattaci!

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