Nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista la Banca, oltre a non effettuare alcun pagamento a fronte degli assegni eventualmente presentati per l’incasso, è obbligata a procedere ad un’ulteriore segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).
Tale segnalazione è soggetta a una peculiare disciplina e può essere effettuata solo in presenza di casi tipizzati e con adempimento di formalità espressamente disciplinate, pena l’illegittimità della stessa.
La normativa in materia di Centrale d’Allarme Interbancaria, introdotta con il Titolo V del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, non consente margini interpretativi agli intermediari che segnalano anomalie nel trattamento degli assegni e delle carte di pagamento.
Per queste ultime, l’obbligo di segnalazione è circoscritto ai seguenti casi:
In merito all’emissione di assegni bancari o postali, invece, l’articolo 9 della Legge 386/1990 e s.m.i. fa scattare l’obbligo di segnalazione in caso di mancato pagamento totale o parziale per mancanza di autorizzazione o di provvista.
La normativa pone l’onere per l’emittente di segnalare, nello stesso giorno in cui è disposta la revoca, i dati relativi alla carta revocata al segmento PROCAR (Procedura carte) dell’archivio, e le generalità del titolare al segmento CARTER (artt. 8 e 9 del Regolamento del Governatore della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002).
L’iscrizione del nominativo nel sistema d’allarme interbancario impedisce il rilascio di una nuova autorizzazione, per i successivi sei mesi, e il divieto per gli istituti di credito e gli uffici postali di concludere nuove convenzioni di assegno e di pagare quelli tratti dal soggetto iscritto.
Quanto alle conseguenze dell’iscrizione, il sistema in vigore prevede per le carte di pagamento effetti meramente informativi, mentre dalla stessa segnalazione in CAI possono discendere effetti interdittivi per chi emette un assegno in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista (c.d. revoca di sistema ex art. 9 Legge 15.12.1990, n. 386). L’art. 10 del Decreto del Ministero della Giustizia 458/2001 stabilisce che i dati registrati presso la CAI per revoche delle autorizzazioni all’uso di carte di pagamento sono conservati per due anni.
L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, novellato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, sancisce l’obbligo del finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che sta per effettuare una segnalazione pregiudizievole a una banca dati contenente informazioni nominative sul credito.
La segnalazione è considerata illegittima quando è effettuata al di fuori dai casi tipizzati ovvero quando l’intermediario non adempie al dovere di preventiva informazione del cliente con violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Possono essere risarciti:
Il danno risarcibile non è una conseguenza automatica di una segnalazione illegittima da parte della Banca, dovendo invece essere allegato e provato, anche tramite presunzioni, da parte di chi ne chiede il risarcimento, lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale (cfr. Cass. Civ. n. 7594/2018, sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; Cass. Civ., n. 31537/2018 sul danno da illegittimo protesto).
In conclusione, il danno derivante da illegittimo protesto è qualificato propriamente come danno-conseguenza, con conseguente necessità di fornire un quadro probatorio sufficiente e completo.
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