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Data Aggiornamento: Maggio 2024

L’efficacia di sentenze e atti stranieri in Italia

La Legge 218/1995, recante la disciplina del Diritto Internazionale Privato, al titolo IV regola l’efficacia di sentenze e atti stranieri agli articoli dal 64 al 71.

In ambito comunitario, il legislatore è intervenuto con il Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles 1), poi interamente sostituito dal Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles 2).

Affinché possano essere automaticamente riconosciuti in Italia ed essere, quindi, portati a concreta esecuzione, le sentenze e gli altri provvedimenti stranieri devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.

Quando sono riconosciute in Italia le sentenze straniere?

L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento nelle seguenti ipotesi:

  1.  quando il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
  2.  quando l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  3. quando le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  4. quando la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
  5. quando la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  6. quando non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  7. quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

Quando sono riconosciuti in Italia i provvedimenti stranieri in materia di famiglia?

L’articolo 65 della legge 218/1995 prevede un meccanismo complementare più agile di riconoscimento allargato, alla generale categoria dei “provvedimenti” in materia di capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità. Tale meccanismo nel richiedere il concorso dei soli presupposti della “non contrarietà all’ordine pubblico” e dell’avvenuto “rispetto dei diritti essenziali della difesa”, richiede che i “provvedimenti” in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto.

Cosa prevede la legge per i provvedimenti stranieri in materia di mezzi di prova disposti da giudici stranieri?

L’art. 69 della L. 218/1995, in merito all’assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri, dispone che le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi in Italia sono resi esecutivi con decreto della Corte d’Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

  • Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti richiesti.
  • Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano purché non contrastino con i principi dell’ordinamento.

L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia, secondo lo stesso articolo 69 L. 218/1995, si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano.

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