La società semplice rappresenta il modello base delle società di persone e si caratterizza per la circostanza che può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali (art. 2249 cod. civ.)
La società si caratterizza per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per l’esclusione dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili (salvo l’obbligo di rendiconto).
L’art. 2247 stabilisce infatti che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”,
Si evidenzia che relativamente alle società semplici si parla invece di società semplice di mero godimento nel caso in cui l’oggetto sociale, dichiarato nel modello costitutivo della società, si esaurisce nel mero godimento dei beni sociali, nonché quando le parti contraenti, in luogo dell’attività d’impresa formalmente indicata, si limitino ad utilizzare direttamente i beni conferiti, ovvero ad amministrarli percependone le rendite sotto forma di utile.
In realtà, attraverso tale finalità, la società semplice di mero godimento si presta a consentire la destinazione di un patrimonio in sede di passaggio generazionale.
La disciplina della società semplice è rinvenibile negli artt. 2251–2290 cod. civ.
Trattandosi di società che non produce reddito d’impresa la società semplice può essere costituita per le seguenti attività:
L’autonomia patrimoniale della società semplice è una autonomia patrimoniale imperfetta.
Ai sensi dell’articolo 2270 del codice civile il creditore particolare del socio finché dura la società non può mai soddisfarsi sul patrimonio della società ma solo sugli utili spettanti al socio suo debitore.
L’articolo 2268 del codice civile prevede la responsabilità illimitata del socio atteso che la norma riconosce il cd. beneficio di escussione: con tale locuzione si fa riferimento alla possibilità data al debitore di liberarsi, almeno momentaneamente, dall’escussione sul suo patrimonio da parte del creditore, semplicemente dichiarando a quest’ultimo di non essere tenuto a pagare prima dell’escussione del patrimonio sociale.
La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi.
Proprio per questo si parla di autonomia patrimoniale imperfetta atteso che delle obbligazioni sociali risponde non solo il patrimonio sociale, ma anche i patrimoni dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto della società e successivamente di tutti gli altri soci
Vale la disposizione dell’art. 2267 cod. civ.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Infatti, i conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio iniziale della società semplice.
Tutti i soci partecipano agli utili della gestione sociale, o in scenari avversi parteciperanno alle perdite eventualmente maturate durante la stessa gestione. I soci, tuttavia, hanno massima libertà nel determinare le percentuali di ripartizione di utili e perdite, anche in modo non proporzionale rispetto alle rispettive partecipazioni.
Nelle società semplici è nullo qualsiasi forma di patto leonino (art. 2265 cod. civ), ovvero il patto con il quale si consente ad uno o più soci di escludere gli altri dagli utili o dalle perdite.
I criteri legali relativi alla ripartizione degli utili e delle perdite sono i seguenti:
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