Una delle problematiche maggiori sottoposte alla nostra attenzione e uno dei quesiti più frequenti in materia di successione riguarda l’individuazione dei chiamati alla successione e la determinazione della quota di legittima.
La successione legittima trova la propria specifica disciplina nel codice civile che dagli articoli 565 all’art. 586 delinea la categoria dei soggetti successibili ossia dei soggetti che subentrano nei rapporti attivi e passivi del defunto in mancanza di un testamento.
L’articolo 565 cod. civ. Categorie dei successibili così statuisce: “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.
Gli articoli che vanno dal 565 al 580 cod. civ. contengono la normativa di riferimento che disciplina la successione dei parenti, mentre gli articoli dal 581 al 585 delineano la normativa relativa alla successione del coniuge,
L’art. 586 disciplina, invece la successione a favore dello Stato.
Infatti, in mancanza di successibili, l’eredità è devoluta allo Stato e in tal caso, per espressa previsione codicistica, l’acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Con il presente articolo si analizzeranno specificatamente gli articoli dal 536 al 564 del codice civile che pongono una specifica disciplina individuando i soggetti successibili a cui la legge riserva una parte dell’eredità di cui non possono essere privati nemmeno per volontà del testatore .
L’art. 536 cod. civ. elenca i legittimari. Con tale termine si indicano i soggetti cui la legge riserva dei diritti particolari secondo quella che è detta la disciplina di tutela della famiglia, che ha caratterizzato la stesura della parte del codice qui analizzata.
Preliminarmente, si specifica tuttavia che il testatore nella sostanza non è obbligato a prevedere questi diritti all’interno del suo testamento ma in tal caso il testamento potrebbe essere impugnato, nel caso in cui ai legittimari non venissero riconosciuti i diritti che a loro spettano per legge.
Occorre altresì precisare che anche i legittimari non hanno un obbligo giuridico di impugnare il testamento, ben potendo ad esempio accettare le volontà del testatore ed applicare il suo testamento.
La nostra esperienza registra pochi casi in tal senso, essendo più sovente percorsa la strada dell’impugnazione del testamento in caso di lesione della quota di legittima.
Dunque, ai sensi dell’art. 536 cod. civ. “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.
Schematicamente, si fornisce un elenco volto a consentire al lettore l’identificazione della quota di legittima a seconda della esclusiva presenza, ovvero contemporanea presenza, di più categorie di legittimari:
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