Data Aggiornamento: Agosto 2022
Condizioni Generali di Contratto e Calusole Vessatorie
Nella prassi le condizioni generali di un contratto sono predisposte da uno solo dei contraenti, generalmente quello economicamente più forte.
La disciplina sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti stabilisce che tali condizioni sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 cod. civ.).
Trattandosi di clausole particolarmente gravose per la controparte, devono essere approvate separatamente per iscritto affinché su di esse sia richiamata l’attenzione di chi aderisce.
Con l’art. 1341 cod. civ. il legislatore ha voluto conciliare due opposte esigenze: da un lato consentire alle imprese che offrono beni e servizi, di agevolare rendere più celere la conclusione di contratti in serie, dall’altro tutelare il contraente economicamente più debole che solitamente si limita ad aderire.
L’art. 1341 cod. civ. “Condizioni generali di contratto”
L’art. 1341 cod. civ. statuisce che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
L’elenco relativo alle clausole vessatorie ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione analogica, ma solo estensiva, come da copiosa giurisprudenza in materia. Devono, dunque, essere approvate per iscritto le seguenti clausole:
- clausole limitative della responsabilità;
- clausole che limitano la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;
- clausole di decadenza;
- clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni;
- clausole che restringano la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- clausole di proroga tacita o rinnovazione del contratto;
- clausole compromissorie;
- clausole di deroga alla competenza territoriale;
- le clausole di un contratto di vendita di una macchina con cui si limita l’obbligo del venditore di provvedere alla sostituzione dei pezzi rotti (Cass. 3418/1993);
- la clausola che esclude l’indennizzabilità del sinistro per colpa lieve (Cass. 4041/1990);
- la clausola di deroga del foro del consumatore (Cass. ord 21070/2012);
- la clausola predisposta dal regolamento di campeggio in cui si prevede l’esonero da responsabilità nel caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti, non essendo il campeggio assimilabile ad un albergo (Cass. 6866/1992);
- la clausola solve et repete;
- le clausole che impongono un determinato prezzo minimo o massimo, o un prezzo imposto, a tutela del marchio di una casa produttrice, essendo clausole limitative della libertà contrattuale (Cass. 5024/1994).
Il Codice del consumo e le clausole vessatorie
Il D. lgs. 205/2006 (cd. Codice del Consumo) considera vessatorie quelle clausole che malgrado la buona fede e, quindi, a prescindere o meno dall’intenzione del predisponente, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Codice del Consumo, una clausola deve considerarsi vessatoria, fino a prova contraria, se ha come oggetto e per effetto quello di:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
- prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
- consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 del codice del Consumo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
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