Il matrimonio per procura è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 111 c.c. che statuisce: “i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione”.
Originariamente il matrimonio per procura era disciplinato solo per consentire la celebrazione del matrimonio in tempo di guerra ma, nel tempo, tale forma è stata estesa anche all’ipotesi in cui uno degli sposi risieda all’estero.
La residenza di uno dei nubendi all’estero non è, però, l’unico presupposto di ammissibilità del matrimonio per procura: occorre, infatti, che sussistano “gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo”.
Per poter procedere al matrimonio per procura occorre chiedere, con ricorso, l’autorizzazione del Tribunale. Quest’ultimo provvede con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
Nel corso di tale procedimento di volontaria giurisdizione, il Tribunale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei gravi motivi che inducono a fare ricorso a questa forma di matrimonio.
Riguardo alla procura, essa deve essere concessa per atto pubblico (art. 2699 c.c.), e deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura ha una validità limitata nel tempo, nel senso che il matrimonio deve essere celebrato entro e non oltre centottanta giorni dalla data di rilascio della procura stessa.
Per la celebrazione del matrimonio per procura, ai sensi dell’art. 93 del c.c., i futuri coniugi devono effettuare le pubblicazioni al Comune.
Ai sensi dell’art. 94 del c.c. la pubblicazione va richiesta all’ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha la residenza e va fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Al fine di potersi avvalere della procedura del matrimonio per procura occorre rispettare i seguenti adempimenti:
Sotto un profilo pratico, per poter procedere alla celebrazione del matrimonio per procura, dunque, occorre:
Ancora, vanno depositati:
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