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Data Aggiornamento: Dicembre 2021

Il matrimonio per procura

Il matrimonio per procura è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 111 c.c. che statuisce: “i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione”.

Originariamente il matrimonio per procura era disciplinato solo per consentire la celebrazione del matrimonio in tempo di guerra ma, nel tempo, tale forma è stata estesa anche all’ipotesi in cui uno degli sposi risieda all’estero.

La residenza di uno dei nubendi all’estero non è, però, l’unico presupposto di ammissibilità del matrimonio per procura: occorre, infatti, che sussistano “gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo”.

La procedura per poter celebrare il matrimonio per procura

Per poter procedere al matrimonio per procura occorre chiedere, con ricorso, l’autorizzazione del Tribunale. Quest’ultimo provvede con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Nel corso di tale procedimento di volontaria giurisdizione, il Tribunale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei gravi motivi che inducono a fare ricorso a questa forma di matrimonio.

Riguardo alla procura, essa deve essere concessa per atto pubblico (art. 2699 c.c.), e deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura ha una validità limitata nel tempo, nel senso che il matrimonio deve essere celebrato entro e non oltre centottanta giorni dalla data di rilascio della procura stessa.

Per la celebrazione del matrimonio per procura, ai sensi dell’art. 93 del c.c., i futuri coniugi devono effettuare le pubblicazioni al Comune.

Ai sensi dell’art. 94 del c.c. la pubblicazione va richiesta all’ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha la residenza e va fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Adempimenti necessari per il matrimonio per procura

Al fine di potersi avvalere della procedura del matrimonio per procura occorre rispettare i seguenti adempimenti:

  1. consegnare al Comune i documenti previsti per il matrimonio, ossia documento di identità, estratto di nascita, certificato di stato civile;
  2. consegnare anche il nulla osta al matrimonio per il coniuge che si trova all’estero, e che va richiesto in Consolato;
  3. assolvere all’onere delle pubblicazioni.

Sotto un profilo pratico, per poter procedere alla celebrazione del matrimonio per procura, dunque, occorre:

  1. che lo sposo o la sposa che risiede all’estero e che non può essere presente al matrimonio, invii una procura, anche in carta semplice, per poter avviare le pubblicazioni nel comune di residenza dell’altro (quello che si trova in Italia);
  2. successivamente, sempre lo sposo o la sposa che risiede all’estero dovrà rivolgersi ad un Notaio o altro pubblico ufficiale per nominare un procuratore che lo rappresenti al matrimonio. La procura deve essere legalizzata dall’Ambasciata Italiana all’estero;
  3. la procura dovrà essere prodotta in Tribunale come allegato alla richiesta per l’autorizzazione al matrimonio per procura ex art. 111 c.c.
  4. la procura, tradotta e asseverata, va poi depositata presso il Comune in cui si intende contrarre matrimonio.

Ancora, vanno depositati:

  1. certificato di capacità matrimoniale (rilasciato dal comune di residenza del ricorrente);
  2. eventuali certificati medici, per il solo caso in cui esistano patologie per le quali si rende necessario il matrimonio per procura ovvero documenti che possano giustificare la presenza di gravi motivi;
  3. copia della richiesta di celebrazione del matrimonio fatta dall’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ricorrente all’Ambasciatore del Paese dell’altro sposo.

 

 

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