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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Le start up innovative

Definizioni e requisiti

Le start up innovative sono imprese costituite da non più di 60 mesi, aventi come fine lo sviluppo imprenditoriale rivolto al potenziamento della tecnologia e all’attività di ricerca e sviluppo.

Le start up innovative sono disciplinate dal D.L 179/2012 (Decreto Crescita 2.0) convertito in L. 221/2012. Godono di agevolazioni di natura societaria, sui rapporti di lavoro ed in ambito fiscale, condizionati al rispetto di determinati requisiti. In particolare:

  • La forma giuridica: società di capitali anche sotto forma di cooperativa, non quotata in un mercato regolamentare o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • La residenza fiscale: deve essere in Italia o anche in un paese membro dell’UE, purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia;
  • Oggetto sociale: deve riguardare in via esclusiva o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • Nuova costituzione: da non più di 60 mesi e non a seguito di una fusione, scissione o cessione d’azienda;
  • Non deve distribuire utili e non ha distribuito utili;
  • A partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • Deve avere alternativamente: spese in ricerca e sviluppo superiori al 15% del maggior valore fra spese totali e valore della produzione, oppure il personale impiegato come dipendente o collaboratore deve essere altamente qualificato (almeno un terzo deve avere un dottorato di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi con laurea magistrale), oppure deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti l’oggetto sociale o, in alternativa titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Per usufruire delle agevolazioni deve essere iscritta in un’apposita sezione del Registro delle imprese. La sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start up innovativa deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante.

Le agevolazioni di carattere fiscale societario e in materia di lavoro

  • La costituzione e le modifiche statutarie, solo per la SRL innovativa, possono avvenire adottando un modello di atto costitutivo standardizzato, attraverso l’utilizzo della firma digitale;
  • In fase di costituzione della start up innovativa e, successivamente per tutti gli adempimenti presso il Registro delle imprese è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio;
  • Dal 2017, per gli investitori nel capitale di rischio delle start up innovative, sia persone fisiche che giuridiche, è prevista rispettivamente una detrazione dall’IRPEF lorda / deduzione dall’ imponibile IRES pari al 30% purché, mantengano tale partecipazione per un minimo di tre anni;
  • Le start up innovative possono accedere al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese che copre fino all’ 80% del credito erogato, senza valutazione di merito, in via prioritaria e gratuita;
  • Può accedere alla raccolta di capitali attraverso il ricorso al mercato dell’Equity crowdfunding;
  • Per le start up innovative costituite sotto forma di Srl, in deroga alla disciplina ordinaria, è possibile creare categorie di quote con diritti specifici (ad esempio escludono dal diritto di voto), emettere strumenti partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale;
  • Si applica la disciplina del lavoro flessibile, i contratti a tempo determinato potranno essere anche di breve durata e prorogati più volte senza limiti sulla durata e sul numero di proroghe. Le società con più di 5 dipendenti non hanno il vincolo della stipula dei contratti a tempo determinato in rapporto a quelli indeterminati attivi;
  • Possono remunerare i propri collaboratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale (stock option);
  • Sono esonerate dall’apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino ad € 50.000;
  • Non sono soggette alla disciplina sulle società di comodo e delle società in perdita sistemica
  • Sono previste procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività per la cessazione dell’attività (Fail Fast).

I benefici previsti possono essere usufruiti dalle start up innovative entro 5 anni dalla costituzione.

Studio Legale Salata

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