La ripartizione delle spese nel condominio avviene secondo il disposto dell’art. 1123 c.c. ovvero relativamente “alla conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza” sono sostenute dai Condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa pattuizione.
Il secondo comma, dell’art. 1123 c.c. disciplina la ripartizione di spese di “… cose destinate a servire i Condomini in misura diversa”, in tal caso la ripartizione avviene in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
Il terzo ed ultimo comma riguarda il c.d. condominio parziale ovvero determinati beni a servizio di soltanto alcuni Condòmini che provvedono a sostenerne il costo, traendone utilità soltanto loro.
La ripartizione pertanto avviene in via principale secondo i millesimi di proprietà (art. 1123 c.c., primo comma), oppure ricade soltanto sui Condòmini che ne traggono utilità (3 comma).
Soltanto nel caso in cui le cose servono in misura differente i Condòmini, la ripartizione delle spese avviene in base all’uso che ciascuno può farne. Trattasi di un uso potenziale e sono generalmente riconducibili anch’esse a delle tabelle millesimali predisposte ad hoc (tabelle termosifoni, dell’ascensore).
Esistono deroghe alla ripartizione delle spese condominiali?
Si, soltanto mediante una convenzione contenuta nel regolamento di condominio di natura contrattuale o in una delibera assembleare approvata all’unanimità dei Condòmini facente parte del condominio.
La norma in esame ha natura dispositiva ovvero trova applicazione laddove le parti non abbiano diversamente stabilito.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul punto, confermando che “… eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca” (Cass. Sent. 2415/18).
Cosa succede se la ripartizione delle spese condominiali è derogata senza unanimità?
Nullità della delibera assembleare.
La nullità consente di poter impugnare la delibera in ogni tempo e da chiunque ne abbia interesse.
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