I provvedimenti pronunciati dal Giudice in caso di separazione o divorzio, oltre a incidere sullo status dei coniugi, contengono al loro interno delle disposizioni di natura patrimoniale e non patrimoniale riguardanti sia i coniugi che la prole (affidamento, modalità e misura del contributo di mantenimento).
Rientrano tra questi provvedimenti, quelli con cui il Giudice dispone a favore di uno dei coniugi l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile: tali provvedimento possono essere modificati o revocati.
La determinazione dell’assegno divorzile è distinta in due fasi: quella dell’an debeatur e del quantum debeatur. La prima riguarda l’eventuale riconoscimento del diritto; la seconda fase si basa invece sulla determinazione quantitativa dell’assegno divorzile, e avrà luogo solo una volta accertato il diritto del coniuge a percepire l’assegno.
In caso di divorzio il Giudice potrà disporre nei confronti del coniuge divorziato un assegno divorzile (art. 5, comma 6, L. n. 898/70) qualora questi non abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragione oggettive.
L’assegno divorzile verrà quantificato tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi, del contributo personale o patrimoniale apportato da entrambi in costanza del matrimonio, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio.
I provvedimenti possono essere modificati in qualsiasi momento.
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Per richiedere la revoca o la modifica di provvedimenti provvisori è necessario che si crei un mutamento delle circostanze soggettive e oggettive che hanno permesso l’emanazione degli stessi.
Tali circostante possono riguardare ad esempio il caso in cui il figlio che sia diventato maggiorenne abbia raggiunto l’autosufficienza economica (Cass. 189742013) o che il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile abbia nel tempo mutato le proprie condizioni economiche o personali.
Rientra in questa ipotesi il fatto che il coniuge divorziato, beneficiario dell’assegno divorzile, abbia reperito un lavoro che gli permetta, in concreto, una stabilità economica e una concreta capacità di soddisfare personalmente le proprie esigenze basilari.
Potrà richiedersi la revisione del provvedimento anche quando il coniuge obbligato si trovi nell’impossibilità soggettiva e oggettiva di provvedere al mantenimento del coniuge divorziato. Ad esempio, quando l’obbligato subisca un drastico ridimensionamento del proprio reddito o in caso di licenziamento (Cass. 21670/2014).
Con l’ordinanza del 10 maggio 2021, n. 12335 la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l’intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all’assegno divorzile. È sufficiente che l’obbligato dimostri l’instaurazione di una relazione stabile dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto.
Il ricorso si propone in tribunale. La competenza è del giudice del luogo dove il divorzio o la separazione sono avvenuti, vale a dire il luogo ove l’obbligo di mantenimento è sorto ed è stato quantificato.
Nulla vieta che il ricorso venga proposto congiuntamente dalle parti magari in esecuzione di un accordo privato, assunto precedentemente, o che le parti decidano di avvalersi della procedura di negoziazione assistita.
I protocolli e le prassi di molti Tribunali prevedono che nel provvedimento di fissazione di udienza siano anche indicati una serie di documenti che le parti debbono offrire in comunicazione prima dell’udienza.
Si tratta di quei documenti necessari o utili per la valutazione dello stato patrimoniale e della situazione economica delle parti ossia le ultime tre dichiarazioni dei redditi, le visure immobiliari comprovanti la titolarità o contitolarità di beni immobili, le visure presso pubblico registro automobilistico, la documentazione comprovante la titolarità di quote societarie o di cariche societarie, la documentazione fiscale e contabile relativa alle società delle quali le parti detengono quote, gli estratti dei conti correnti bancari / postali intestati o cointestati alle parti con movimentazioni degli ultimi anni.
A volte l’obbligo di deposito dei suddetti documenti è sostituito parzialmente dall’onere di deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad opera della parte e contenente le informazioni sopra indicate.
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