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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Procedura di infrazione UE

La procedura di infrazione è lo strumento giuridico con cui viene sanzionato il mancato rispetto, da parte degli stati membri, degli obblighi derivanti dai trattati, dagli atti vincolanti e dagli accordi internazionali stipulati dall’Unione Europea. Costituisce pertanto il principale deterrente contro le ipotesi di sviamento dai principi comunitari (anche a mezzo delle politiche nazionali) al cui rispetto ciascun stato membro si è vincolato attraverso la partecipazione all’Unione Europea.

Chi avvia la procedura di infrazione?

I trattati istitutivi attribuiscono alla Commissione Europea il potere di adire le vie legali e dare così avvio alla procedura di infrazione contro uno o più stati membri.

Prima di attivare la procedura di infrazione, la Commissione Europea svolge accurate indagini, su impulso di denunce dei cittadini, di imprese, ovvero su richiesta dei propri componenti, aventi ad oggetto possibili violazioni del diritto dell’Unione Europea.

Solo al termine di tali indagini, qualora sia accertata la commissione di una violazione degli obblighi comunitari da parte di uno o più stati membri, ovvero qualora lo stato membro non rettifichi la presunta violazione o non comunichi il recepimento della normativa comunitaria (quando ciò è necessario), la Commissione Europea procede con il ricorso che avvia la procedura d’infrazione.

Come si svolge la procedura di infrazione?

La procedura formale di infrazione si articola nelle seguenti fasi:

  1. invio di una lettera di costituzione in mora da parte della Commissione Europea, con cui vengono richieste delucidazioni e spiegazioni allo stato membro in merito alla presunta violazione degli obblighi comunitari, con l’obbligo di adempiere entro due mesi;
  2. in caso di mancata risposta, ovvero di insoddisfacente giustificazione, la Commissione Europea ha facoltà di trasmettere allo stato membro un parere motivato, enunciando le ragioni a sostegno della richiesta di conformarsi al diritto dell’Unione ed eliminare così la violazione, dandone comunicazione nel termine di due mesi;
  3. il mancato adempimento, comporta la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere in merito al contegno dello stato membro ed alla sussistenza della violazione di obblighi comunitari;
  4. il ricorso può contenere, oltre alla richiesta di rimuovere la violazione e conformarsi al diritto europeo, anche l’imposizione di una sanzione pecuniaria, nell’ipotesi in cui lo stato membri non comunichi in tempo utile le diposizioni attuative di una direttiva UE.

Il ricorso alla Corte di Giustizia Europea

Nonostante la maggior parte delle procedure di infrazione si chiudano prima di giungere davanti alla Corte di Giustizia, tal fase è certamente la più delicata ed impegnativa per lo stato membro accusato di aver violato il diritto dell’Unione.

La Corte di Giustizia ha infatti il compito di ascoltare la parti, valutare i rispettivi assunti e la documentazione probatoria a sostegno delle stesse, al fine di valutare l’esistenza di una violazione, l’incidenza della stessa nell’assetto degli interessi europei nonché la relativa sanzione.

L’accertamento della violazione

Se la Corte di Giustizia accerta l’esistenza di una violazione imputabile allo stato membro individuato dalla Commissione, emette una sentenza con cui:

  1. obbliga lo stato membro ad attuare misure, scelte dallo stesso, per rimuovere la violazione;
  2. qualora lo stato membro non esegua la sentenza in tempi ragionevoli, sarà destinatario di una sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria

L’importo della sanzione pecuniaria, infine, dipende dalla sussistenza di tre elementi:

  1. la gravità dell’infrazione, ovvero l’importanza degli obblighi violati;
  2. la durata dell’infrazione, commisurata al lasso di tempo intercorso tra la notifica della sentenza ed il tempo necessario per l’adempimento;
  3. la capacità economica dello stato membro, calcolata sulla base del Pil e del numero dei rappresentanti nel Consiglio Europeo.

Studio Legale Salata

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