L’amministratore di sostegno è una figura giuridica disciplinata agli artt. 404 – 413 del Codice Civile, introdotta nel nostro ordinamento al fine di assistere soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è infatti una misura di protezione ed assistenza destinata alla tutela di soggetti deboli, incapaci temporaneamente o definitivamente di prendersi cura di sé stessi.
Il soggetto incapace a cui è destinata l’amministrazione di sostegno non deve essere necessariamente affetto da incapacità definitiva o totale, bensì da una forma di incapacità tale da rendere impossibile condurre le attività quotidiane e provvedere al proprio sostentamento.
I soggetti beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono essere:
La nomina dell’amministratore di sostegno si ottiene a mezzo di procedimento incardinato innanzi al Giudice tutelare che provvederà, qualora ne ravvisi la necessità, ad affidare all’amministratore la cura dell’amministrato.
La procedura si avvia a mezzo di domanda, presentata con ricorso, da uno dei seguenti soggetti:
Ai sensi dell’art. 407 c.c., il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, da presentare al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, deve contenere:
È facoltà del ricorrente individuare un soggetto per ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno.
In mancanza di una indicazione da parte del beneficiario stesso, ovvero del ricorrente (se persona diversa dal beneficiario), sarà il Giudice tutela a scegliere l’amministratore di sostegno, tra:
Quanto ai criteri di scelta, il Giudice tutelare è dotato di ampia discrezionalità, potendo valutare liberamente chi sia il soggetto in grado di rivestire tale delicato ruolo.
Ai fini della scelta, il Giudice effettua un colloquio con il beneficiario per comprenderne le necessità e valutare la compatibilità degli interessi dell’amministrato con le competenze e capacità dei potenziali amministratori di sostegno.
A seguito del colloquio, il Giudice, nei successivi 60 giorni provvederà con decreto motivato immediatamente esecutivo a nominare l’amministratore di sostegno.
In particolare, il decreto di nomina contiene:
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