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Data Aggiornamento: Settembre 2024

Revoca del licenziamento

La revoca del licenziamento comminato al lavoratore è sempre possibile da parte del datore di lavoro. Egli infatti potrà, in qualunque momento ed in qualunque forma, revocare il licenziamento intimato.

Modalità di revoca del licenziamento

È ben possibile, per il datore di lavoro, revocare il licenziamento e quindi ripristinare il rapporto con il lavoratore, sia attraverso una formale comunicazione scritta, sia verbalmente, sia infine per fatti concludenti.

In tale ultima ipotesi accade che il rapporto di lavoro, a fronte della sua interruzione a causa del licenziamento, prosegue concretamente tra le parti, di fatto come se nessuna interruzione sia mai intervenuta. La naturale prosecuzione del rapporto di lavoro anche a seguito di interruzione è del tutto idonea ad integrare un’ipotesi di revoca del licenziamento.

Accettazione della revoca

La revoca del licenziamento, così come il licenziamento stesso, è un atto recettizio. Necessita cioè, ai fini della sua effettività e validità, di essere recepito ed accettato dalla controparte.

Pertanto, il lavoratore licenziato deve da un lato essere messo a conoscenza della volontà del datore di lavoro di proseguire il rapporto di collaborazione interrotto e dall’altro accettare tale circostanza.

Anche l’accettazione della revoca del licenziamento, e quindi il consenso a proseguire il rapporto di lavoro, può pertanto assumere forma scritta, orale o realizzarsi per fatti concludenti qualora il lavoratore continui ad adempiere i propri compiti.

Revoca e impugnazione del licenziamento

Estremamente delicato è il rapporto tra la revoca del licenziamento ed il diritto del lavoratore di impugnare il recesso ritenuto illegittima.

Infatti, se è vero che per il datore di lavoro è sempre possibile revocare il licenziamento intimato, è altrettanto vero che il lavoratore destinatario del licenziamento ben può ricorrere agli strumenti offerti dalla legge nel caso in cui l’intervenuto licenziamento si dimostri illegittimo.

Ebbene, nulla questio nell’ipotesi di licenziamento revocato prima dell’eventuale impugnazione dello stesso: in tale caso infatti, a fronte delle non manifestate doglianze del lavoratore, il rapporto di lavoro proseguirà come se non si fosse mai interrotto.

Revoca del licenziamento successiva all’impugnazione

Sul punto è opportuno riportare quanto disposto al comma 10 dell’art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in cui si prevede che : “Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.

Pertanto, nell’ipotesi di revoca successiva all’impugnazione del licenziamento, occorre distinguere:

  • l’ipotesi in cui la revoca sia intervenuta entro i 15 giorni successivi all’impugnazione: in tal caso il rapporto di lavoro si intende immediatamente ripristinato, come se non fosse mai stato interrotto, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca;
  • l’ipotesi in cui la revoca del licenziamento sia intervenuta oltre i 15 giorni dalla sua impugnazione: in tal caso sarà il lavoratore a decidere se abbandonare l’azione per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e proseguire nel rapporto di lavoro, ovvero rifiutare e proseguire l’azione giudiziale.

In tale ultima ipotesi, ovviamente, tanto il contegno del lavoratore quanto quello del datore di lavoro, saranno tenuti in considerazione e valutati dal giudice del lavoro ai fini della decisione della controversia insorta.

Lo Studio Legale Salata offre consulenza in diritto del lavoro. Per ulteriori approfondimenti puoi consultare anche:

Impugnazione licenziamento orale 

Licenziamento: quanti tipi ne conosci? 

Licenziamento e revoca 

Divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

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