In occasione di matrimonio avente effetti civili, i lavoratori subordinati hanno diritto di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro anche detto “congedo matrimoniale”.
Generalmente 15 giorni lavorativi. In ogni caso, la durata del congedo varia in base al contratto collettivo nazionale applicato. Il permesso in parola deve essere richiesto al datore di lavoro con sufficiente anticipo e non è computato.
I lavoratori subordinati possono usufruire del congedo matrimoniale tutte le volte che contraggono un matrimonio con effetti civili. Pertanto, in caso di divorzio o vedovanza, possono usufruirne più volte nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo matrimoniale non deve necessariamente decorrere dal giorno delle nozze. E’ sufficiente che il lavoratore lo richieda con congruo anticipo e che sia ragionevolmente connesso alla data delle nozze.
La legge n. 76 del 2016, c.d. Legge Cirinnà, prevede che le unioni civili tra persone dello stesso sesso siano parificate al matrimonio. Pertanto le disposizioni riguardanti il congedo matrimoniale, contenute in tutte le fonti del diritto, sono applicabili anche in caso di unioni civili.
La maggior parte dei contratti collettivi prevedono che durante il congedo il lavoratore percepisca la normale retribuzione. La retribuzione è generalmente anticipata dal datore di lavoro e dovuta anche se il matrimonio è contratto mentre il lavoratore non è in servizio per giustificato motivo, come ad esempio in caso di malattia o chiamata alle armi. Durante il congedo il lavoratore matura TFR, mensilità aggiuntive e ferie.
Sì, i lavorato disoccupati o sospesi hanno diritto ad un assegno erogato direttamente dall’INPS se si verificano le seguenti condizioni:
La domanda di assegno INPS può essere presentata esclusivamente per via telematica, corredata della documentazione attestante l’avvenuto matrimonio e copia dell’ultimo foglio paga. L’assegno è calcolato direttamente dall’INPS secondo la qualifica ed il settore di appartenenza del lavoratore.
Gli assegni non sono cumulabili con prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione Guadagni. In questi casi, essendo più favorevole per il lavoratore, l’assegno viene corrisposto in sostituzione di tali prestazioni.
Solo la prestazione per indennità giornaliera di invalidità deve essere sempre necessariamente corrisposta. In tali casi, la differenza tra l’assegno per congedo matrimoniale e l’indennità INAIL verrà comunque corrisposta.
Il lavoratore extracomunitario che contrae matrimonio all’estero (i cui effetti civili sono riconosciuti dallo stato italiano) e che ha prestato il proprio lavoro alle dipendenze di un’azienda italiana, risultando regolarmente residente in Italia da prima del matrimonio, ha diritto all’assegno.
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