La prima domanda che ci si pone nel rivolgersi ad un professionista per la soluzione di problemi di natura legale è comprensibilmente “quanto costa?”
Ebbene la risposta a tale domanda è in realtà molto semplice. Infatti, il costo o prezzo della prestazione dell’avvocato, a discapito di quanto si possa immaginare, non è mai arbitrariamente stabilito dal professionista, ma è sempre il risultato di un processo di elaborazione nel quale si inseriscono due fondamentali elementi:
La prima fase della determinazione della prestazione professionale è caratterizzata dall’elaborazione di un preventivo attraverso il quale l’avvocato, dopo aver ascoltato la problematica dell’assistito ed averne compreso la natura e le possibili soluzioni giuridiche, quantifica le prestazioni che si renderanno necessarie.
Ovviamente si tratta di una prima determinazione che deve tener contro di svariati fattori, costituiti:
L’art. 13 L. 247/2012 prevede che: “ Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.”
È importante sottolineare che il preventivo è tendenzialmente modificabile in corso d’opera e ciò in relazione alle possibili ulteriori voci di pesa che potrebbero aggiungersi a quelle già previste, oppure, che potrebbero venire meno perché non più necessarie rispetto all’azione intrapresa.
Per quanto concerne poi il compenso dell’avvocato, che è solo una parte del costo totale della prestazione resa all’assistito, l’articolo sopra citato dispone che tale pattuizione sia libera, potendo le parti, assistito e professionista, determinare modalità e tempi di corresponsione del compenso stabilito.
La determinazione del compenso deve essere pattuita per iscritto, di regola all’atto del conferimento dell’incarico professionale, ovvero della sottoscrizione del mandato.
Oltre alla pattuizione con l’assistito, elemento fondamentale per la determinazione del giusto compenso dell’avvocato è costituita dal rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014. Questo infatti contiene le linee guida che ogni avvocato è chiamato ad applicare nell’elaborazione di un preventivo e di una parcella da sottoporre al proprio assistito.
I parametri ivi stabiliti sono:
Pertanto, compresa la natura della problematica, il professionista individua l’autorità potenzialmente competente per la sua soluzione (tribunale, giudice di pace ecc.), ed il valore della controversia.
Ciò determinato, non occorrerà far altro che attenersi agli indici indicati nel decreto che, per ogni singola fase della controversia (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase di istruttoria o di trattazione, fase decisionale), determinano il costo della prestazione corrispondente.
Da quanto detto emerge chiaramente che il costo della parcella è sempre determinato, proporzionato e mai arbitrario.
La somma di tutti gli elementi citati infatti, espressamente indicati nella nota spese redatta dall’avvocato, permetterà di ottenere un risultato che può definirsi come il giusto compenso poiché pattuito nel rispetto della legge, dei principi di trasparenza e chiarezza e, soprattutto, con la partecipazione attiva dell’assistito.
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