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Data Aggiornamento: Giugno 2021

IL DIRITTO DEL FIGLIO DI CONOSCERE IL NOME DELLA MADRE CHE LO HA DATO IN ADOZIONE: L’ULTIMA PAROLA DELLA CASSAZIONE

La tematica del divieto di conoscere le proprie origini per tutelare il diritto della madre biologica di rimanere anonima è al centro di un dibattito interno ed anche convenzionale. Infatti già la Cedu con la sentenza Godelli contro Italia (ricorso n. 33783/09) depositata il 25 settembre che è costata una condanna all’Italia (AFFAIRE GODELLI c. ITALIE). Tale caso riguardava la vicenda di una donna che, abbandonata alla nascita, era stata adottata ma aveva cercato di conoscere notizie sulla propria madre biologica,  desiderio impossibile da realizzare secondo la legge italiana che tutela il diritto all’anonimato della madre. Di qui la scelta di rivolgersi alla Corte Europea che ha dato ragione alla ricorrente. E’ vero, infatti, che, rispetto a tale questione, esiste un ampio margine di discrezionalità attribuito agli Stati, ma a patto che le autorità nazionali tengano conto dei diversi interessi in gioco e siano in grado di bilanciare le diverse esigenze al fine di garantire a tutti il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea. Nel sistema italiano, invece, è solo il diritto della madre all’anonimato ad essere oggetto di tutela: il soggetto abbandonato, in caso di rifiuto della madre, non può conoscere le circostanze della propria nascita e dell’abbandono. È invece assolutamente necessaria una valutazione delle circostanze del caso e il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti.

Fatta questa necessaria premessa che evidenzia come, il nodo cruciale delle tematiche afferenti la conoscenza delle origini risulta essere il complesso rapporto tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto di un genitore a rimanere anonimo, si può dare atto della recentissima pronuncia della Cassazione che, almeno in parte ed in una specifica ipotesi, ha aperto un margine circa la prevalenza del diritto del figlio a conoscere l’identità della propria madre biologica.

Infatti, la Cassazione ha statuito che colui che è stato abbandonato alla nascita ha diritto di conoscere l’identità della madre, solo dopo la morte della stessa.

La decisione dei giudici di legittimità deriva dall’accoglimento del ricorso di una donna adulta di conoscere le proprie origini biologiche. Infatti la madre biologica, assistente sociale di Torino e originaria di Cuneo, è morta e di questo la figlia e a conoscenza dal 2013, quando, per la prima volta, ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino di avere accesso ai dati anagrafici della donna che quasi 40 anni prima l’aveva messa la mondo. Il tribunale le aveva negato l’accesso alle informazioni contenenti l’identità materna perché la madre era morta e non era possibile interpellarla per chiedere se fosse d’accordo o meno a rivedere la volontà di restare anonima che aveva espresso anni prima. Nemmeno una pronuncia della Corte Costituzionale, sempre del 2013, aveva consentito la visione degli atti contenenti i dati anagrafici della madre, perché  il parere dei giudici prevedeva appunto che la madre fosse comunque interpellata. L’ipotesi che la donna in questione non potesse più rispondere in merito alla propria scelta di anonimato non era stata presa in considerazione lasciando ai singoli Tribunali la decisione se autorizzare o meno la divulgazione dei dati anagrafici delle madri.

Il Tribunale di Torino sia in Primo sia in secondo grado ha rigettato il ricorso della donna, la quale ha proposto quindi ricorso in Cassazione, la quale ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la scelta dell’anonimato, dicono i supremi giudici, non può andare oltre il limite della vita della madre. Dopo la morte, infatti, “vengono meno quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela”.

Il passaggio chiave della sentenza riguardava il profilo per cui, essendo la genitrice ormai deceduta, non era più possibile interpellarla per sapere se era ancora intenzionata ad avvalersi del diritto all’anonimato deciso al momento del parto. Di conseguenza, non si poteva permettere che si venisse a creare una situazione di irreversibilità del segreto. In quanto ciò avrebbe causato “la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale”, che è di fatto “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona perché rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”.

Studio Legale Salata

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