L’obbligo di mantenimento che grava sul genitore separato o divorziato nei confronti dei figli è strettamente connesso alla loro mancata indipendenza economica. La cessazione di tale obbligo, una volta raggiunta l’autosufficienza del figlio maggiorenne, solleva rilevanti questioni in merito alla decorrenza degli effetti della revoca dell’assegno e alla conseguente ammissibilità e operatività dell’obbligo di restituzione delle somme versate.
Con una recentissima pronuncia il Tribunale Ordinario di Roma, la Sentenza n. 11885 del 20 agosto 2025, ha fornito chiarezza su questi aspetti, confermando l’esonero del padre dall’obbligo di mantenere il figlio divenuto autonomo.
Il principio fondamentale che disciplina la revisione degli assegni di mantenimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale, stabilisce che il diritto di un coniuge a percepire l’assegno e il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica dei provvedimenti precedentemente stabiliti.
Risulta dunque del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno.
In assenza di specifiche disposizioni che autorizzino una retroattività assoluta, il provvedimento del giudice con il quale dispone la revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo (nel caso di specie, l’autosufficienza economica del figlio), bensì è ancorata alla data della domanda di modificazione.
Di conseguenza, i giudici di merito hanno precisato che la revoca dell’assegno scatta «dalla mensilità immediatamente successiva al deposito dell’istanza di revoca dell’assegno».
Una volta definita la decorrenza della revoca alla data della domanda giudiziale, ne deriva l’obbligo di restituire gli importi versati tra la data della domanda stessa e l’emissione della sentenza.
La giurisprudenza ha affrontato la questione dell’ammissibilità della domanda di ripetizione delle somme non dovute (condictio indebiti) in contesti di modifiche delle condizioni economiche avvenute nel corso del giudizio di separazione o divorzio. A tal fine, il Tribunale di Roma ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 32914/2022.
Le Sezioni Unite hanno specificato che «le domande restitutorie derivanti da modifiche in corso di causa relative agli assegni di mantenimento posti a carico delle parti non vanno parificate alle domande restitutorie aventi una genesi esterna al giudizio in corso». Le Sezioni Unite hanno così superato l’obiezione relativa al difetto di “connessione forte” con i temi del giudizio, che renderebbe inammissibili le domande restitutorie aventi una genesi esterna.
Nel caso esaminato dal Tribunale, la domanda restitutoria, basata su accadimenti (l’autosufficienza del figlio) intervenuti nel corso del giudizio di divorzio, è stata ritenuta ammissibile. Essa costituisce un «immediato necessario portato della decorrenza della revoca dell’assegno dalla data della domanda presupponente il fatto sopravvenuto della conseguita autosufficienza del figlio».
In virtù di tale inquadramento giuridico, si stabilisce che se l’assegno di mantenimento viene revocato per raggiunta autosufficienza economica del figlio, le somme versate dal genitore a partire dalla data della domanda di revoca devono essere restituite.
Il Tribunale, pertanto, ha condannato l’ex coniuge alla «restituzione di quanto versatole dal ricorrente a titolo di mantenimento del figlio» dal momento della domanda di revoca dell’assegno.
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