Il presente contributo si propone di analizzare in dettaglio gli effetti del pignoramento presso terzi, una procedura disciplinata dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, con una specifica attenzione alla complessa posizione giuridica del terzo pignorato. È cruciale sottolineare che, sebbene l’esecuzione tributaria presenti peculiarità, essa non annulla, bensì riforma in chiave amministrativa i fondamentali principi di legalità e certezza che sono propri del processo esecutivo ordinario. Il terzo, spesso erroneamente percepito come un mero spettatore passivo di queste vicende processuali, si rivela invece un attore di rilevanza significativa, la cui condotta – sia essa attiva o, al contrario, caratterizzata da inerzia – può incidere sensibilmente sulla sorte complessiva dell’espropriazione stessa.
Il pignoramento presso terzi in ambito tributario, come regolamentato dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, si distingue nettamente dal pignoramento “classico” disciplinato dal codice di procedura civile per una differenza sostanziale: l’assenza di una preventiva verifica giudiziale finalizzata ad accertare la legittimità del credito. Il pignoramento viene notificato direttamente dal Concessionario al terzo ed al debitore. Qualora il terzo ometta di rispondere a una specifica richiesta di chiarimenti, formulata ai sensi dell’articolo 75-bis, tale omissione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa. Un ulteriore aspetto distintivo è rappresentato dall’effetto estintivo ex lege che si produce con il pagamento della prima rata del debito, nel caso in cui sia stata concordata una rateizzazione, sollevando di fatto il terzo da ogni ulteriore obbligo relativo a quella specifica somma.
La posizione del terzo pignorato è tutt’altro che passiva, imponendogli un ruolo attivo e specifico. Egli è chiamato a compiere una delle seguenti azioni: notificare al Concessionario l’esistenza di crediti di cui egli stesso è debitore nei confronti del soggetto pignorato, oppure effettuare il pagamento direttamente a favore del Concessionario, entrando in concorrenza con il credito per cui si procede. Tali adempimenti devono rispettare precise tempistiche: entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per le somme che il terzo già aveva il diritto di percepire alla data di notifica, e successivamente, per le rimanenti somme, secondo le scadenze previste. È di vitale importanza sia per l’agente della riscossione che per il terzo pignorato, un attento e costante monitoraggio del momento in cui intervengono fatti estintivi o sospensivi del credito, una vigilanza indispensabile per prevenire l’instaurazione di azioni illegittime o l’esecuzione di pagamenti non dovuti.
Una delle peculiarità più rilevanti del pignoramento diretto presso terzi è la mancanza di effetti coercitivi immediati a carico del terzo inadempiente. Ciò significa che, nel caso in cui il terzo non esegua il pagamento entro i termini stabiliti, l’agente della riscossione non è autorizzato a procedere con l’espropriazione diretta, ma deve necessariamente ricorrere all’ordinario processo esecutivo ai sensi dell’articolo 543 c.p.c..
È cruciale sottolineare che la normativa non prevede sanzioni dirette specifiche per il terzo che si renda inadempiente.
Tuttavia, il terzo incorre in delle conseguenze laddove, chiamato espressamente a trasmettere una dichiarazione stragiudiziale (come previsto dall’art. 75 bis D.P.R. n. 602/1973), ometta di dare riscontro nel termine di trenta giorni. In tali ipotesi, è prevista per il terzo l’irrogazione di una sanzione amministrativa di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 471/1997.
Inoltre, la possibilità offerta al contribuente di concordare la rateizzazione e l’estinzione del debito mediante il solo versamento della prima rata conferisce alla procedura esecutiva un elemento di dinamicità, rendendo l’intera procedura più efficiente e flessibile. Questa complessa interazione conferma che il terzo non è affatto un mero spettatore, ma un protagonista la cui condotta è determinante per l’esito finale della procedura espropriativa, sottolineando con forza la natura attiva e responsabile che deve caratterizzare la sua partecipazione.
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