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Data Aggiornamento: Gennaio 2025

Il nuovo rinvio all’applicazione delle Polizze catastrofali

L’articolo 1, commi 101-111 (Disposizioni in materia di rischi catastrofali) della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto per la prima volta nel sistema legislativo italiano l’obbligo di stipulare assicurazioni contro i rischi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.

Le imprese interessate dalla normativa erano tenute a sottoscrivere contratti assicurativi specifici per coprire i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, poiché tale termine è ormai scaduto, la misura non è stata ancora implementata. Con il decreto Milleproroghe, si prevede un emendamento che rinvierà la data di inizio dell’obbligo per la stipula di polizze contro i danni da calamità naturali. Secondo una bozza del decreto, la nuova scadenza sarebbe fissata al 31 marzo 2025.

Nonostante il rinvio, le imprese possono già procedere con la sottoscrizione di polizze. L’obbligo riguarda sia i beni immobili che quelli mobili, inclusi impianti, macchinari e merci stoccate. L’iniziativa è stata concepita per supportare le aziende nell’affrontare eventi naturali estremi, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e rafforzare la resilienza delle imprese, garantendo così la continuità operativa anche in situazioni di crisi.

Di seguito vengono approfonditi gli aspetti principali relativi all’obbligatorietà di questa copertura assicurativa per le imprese.

Chi è obbligato a stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali?

  • Le aziende con sede legale in Italia.
  • Le imprese con sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia.

Sono, invece, soggetti esclusi da tale obbligo le imprese agricole (la cui disciplina si rinviene nell’articolo 2135 del codice civile) e gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolo e rischi di contaminazione.

Quali beni devono essere assicurati?

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, esso riguarda la copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili indicati dall’articolo 2424 del Codice Civile. Le polizze dovranno coprire le immobilizzazioni indicate nello Stato Patrimoniale (sezione Attivo, voci B-II, numeri 1, 2 e 3). Questi comprendono terreni e fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.

Eventi coperti dalla polizza obbligatoria

La copertura assicurativa dovrà proteggere contro i danni causati da alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane, compresi gli effetti secondari che si manifestano entro 72 ore dall’evento principale e scatenante

Come verrà determinato il premio della polizza in questione?

Il premio sarà calcolato in base al rischio, prendendo in considerazione una serie di dati, quali:

  • La posizione geografica e la vulnerabilità dei beni.
  • Dati storici, mappe di rischio e modelli probabilistici relativi alla frequenza di eventi catastrofali.
  • Le (eventuali) misure di prevenzione adottate dalle imprese.

I premi verranno aggiornati periodicamente per riflettere le condizioni economiche e il rischio specifico di ogni impresa.

Quali sono i massimali della polizza e limiti di indennizzo?

I massimali saranno differenziati in base al valore dei beni assicurati:

  • Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari al valore totale assicurato;
  • Tra 1 e 30 milioni di euro: almeno il 70% del valore assicurato;
  • Oltre 30 milioni di euro: indennizzo negoziabile tra le parti.

Le grandi imprese sono quelle che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

  1. Stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro.
  2. Ricavi netti superiori a 50 milioni di euro.
  3. Oltre 250 dipendenti in media annuale.

Qual è la quota di scoperto e aggiornamento delle polizze esistenti?

Per polizze fino a 30 milioni di euro, è possibile prevedere uno scoperto, a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori o per le grandi imprese, la quota scoperto sarà definita tra le parti.

Le polizze già in vigore dovranno essere adeguate entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Attuativo. In caso di rinnovo, l’adeguamento avverrà automaticamente al primo aggiornamento della polizza.

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